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Art. 179 c.p.p. - Nullità assolute



Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall'articolo 178 comma 1 lettera a), quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.

Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge.
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Giurisprudenza sull'art. 179 c.p.p.
Cass., massima sent. n. 24302 del 12.05.2010
La momentanea assenza del difensore, conseguente alla rinuncia al mandato, determina una nullità assoluta ed insanabile solo nel caso in cui detta assenza si verifichi in concomitanza dell'espletamento di un atto per il quale ne sia obbligatoria la presenza.

Cass., massima sent. n. 5479 del 10.01.2006
Ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, le ricerche vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente o parzialmente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p., e quindi anche nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente la sua attività lavorativa, se pure tale luogo non risulti in atti. Ne consegue che in difetto di tale accertamento, così come nell'ipotesi di incompleto svolgimento delle ricerche negli altri luoghi indicati dal citato art. 159 c.p.p., l'emissione del decreto di irreperibilità e le conseguenti notificazioni eseguite mediante consegna al difensore - ove attengano alla "vocatio in ius" - integrano nullità assolute, insanabili e rilevabili in ogni stato e grado del procedimento.

Cass., massima sent. n. 48652 del 29.10.2009
È viziata da nullità assoluta la notifica della citazione dell'imputato eseguita mediante consegna al difensore, qualora l'imputato abbia ritualmente dichiarato il proprio domicilio, in quanto, l'impossibilità della notifica al domicilio dichiarato o eletto che legittima la consegna dell'atto al difensore, ex art. 161, comma quarto, c.p.p., richiede, quale condizione necessaria e sufficiente, l'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avvenuto trasferimento di residenza o di altra causa che ne renda definitivamente impossibili le notificazioni, non essendo, a tal fine, sufficiente l'assenza dell'interessato; né, in tal caso, può farsi ricorso alle modalità previste per l'imputato irreperibile, in quanto anche detta condizione deve essere accertata ai sensi dell'art. 159 c.p.p.

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