La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo, terzo e quarto comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
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Giurisprudenza sull'art. 157 c.p.
Cass., massima sent. n. 15177 del 14.02.2007
In ordine alla prescrizione del reato, la disciplina transitoria prevista dal terzo comma dell'art. 10 l.n. 251 del 5 dicembre 2005, nella parte in cui esclude per i processi già pendenti l'applicabilità dei termini che risultino più brevi per effetto delle nuove disposizioni, va interpretata nel senso che l'esclusione investe tutte le disposizioni che comunque comportino una abbreviazione dei termini, ivi compreso il comma secondo dell'art. 6 legge citata, che, modificando l'art. 158 c.p., fa sì che la prescrizione decorra non più dalla data di cessazione della continuazione tra i reati, ma dalla data di commissione di ciascuno di essi.
Cass., massima sent. n. 47153 del 27.11.2009
La disposizione secondo cui l'interruzione della prescrizione verificatasi nei confronti di un imputato ha effetto anche per tutti coloro che hanno commesso il reato (art. 161 c.p.), si applica anche agli imputati dello stesso reato nei cui confronti l'imputazione sia stata elevata in un momento successivo e formi oggetto di un separato giudizio.
Cass., massima sent. n. 47380 del 29.10.2008
Il reato di omicidio colposo plurimo non è configurabile come reato unico ma come concorso formale di più reati, unificati soltanto "quoad poenam", sicché il termine di prescrizione del reato va computato con riferimento a ciascun evento di morte o di lesioni, dal momento in cui ciascuno di essi si è verificato.
Cass., massima sent. n. 12967 del 14-03-2007
L'annullamento parziale della sentenza di condanna, limitatamente all'esclusione di una circostanza aggravante, implica la formazione del giudicato relativamente alla parte della sentenza che concerne l'affermazione di responsabilità, in quanto quest'ultima non ha connessione essenziale con la parte oggetto dell'annullamento, sicché è impedita l'operatività nel giudizio di rinvio di una causa sopravvenuta di estinzione del reato, quale la prescrizione.