Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.
Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.
L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.
La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3.
Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.
Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis.
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Giurisprudenza sull'art. 157 c.p.p.
Cass., massima sent. n. 7597 del 11.06.1999
L'art 157 c.p.p. prevede che la notifica all'imputato, nell'ipotesi in cui non possa essere effettuata mediante consegna a mani dell'interessato, va eseguita nella casa di abitazione dell'imputato stesso o nel luogo nel quale quest'ultimo esercita la propria attività lavorativa. Viene, dunque, preferita la notificazione nel luogo nel quale normalmente si vive o si lavora, rispetto a quella da eseguirsi nella residenza anagrafica, la quale rappresenta un mero dato formale, che non necessariamente coincide con quello reale.
Cass., massima sent. n. 32588 del 03.06.2010
Lo stato di detenzione per altra causa, sopravvenuto alla dichiarazione o all'elezione di domicilio, non impone, se l'autorità giudiziaria non ne è stata portata a conoscenza da parte dell'interessato, di eseguire le successive notificazioni presso il luogo di detenzione piuttosto che presso il domicilio precedentemente dichiarato od eletto.
Cass., massima sent. n. 28303 del 01.07.2003
In ordine alla prima notificazione all'imputato non detenuto, la legge prescrive che l'ufficiale giudiziario, dopo due inutili accessi presso i luoghi indicati nei primi due commi dell'art. 157 c.p.p., provveda a depositare l'atto presso la casa comunale, dandone avviso all'interessato mediante affissione alla porta del luogo di abitazione o lavoro, e mediante lettera raccomandata spedita con avviso di ricevimento. La ricezione di quest'ultima, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 157 c.p.p., esaurisce il procedimento, di talché va escluso che, per la regolarità dell'avviso recato con la raccomandata, debbano osservarsi le disposizioni di cui all'art. 8, commi 3 e 4, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella portata risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità deliberata dalla Corte Costituzionale con sentenza 23 settembre 1998, n. 346. Ne consegue, nel caso che la raccomandata non venga recapitata per assenza od inidoneità delle persone chiamate a riceverla, e non venga ritirata nei termini, che l'ufficiale giudiziario non è chiamato ad informare l'interessato del relativo deposito e delle formalità compiute mediante nuova raccomandata con avviso di ricevimento.