Le domande azionate dai ricorrenti difettano, a parere della scrivente difesa, dei requisiti essenziali ex art. 414 c.p.c..
Nel rito del lavoro, infatti, la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito. Ne consegue, pertanto, che, ove il ricorso sia privo dell’esatta esposizione dei fatti, lo stesso è affetto da nullità insanabile che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito (Cass. n. 13825/2008; Cass. sent. n. 2732/2008; Cass. sent. n. 820/2007).
E’ necessario, poi, ricordare che gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste delle parti devono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (Cass. Sez. Un. sent. n. 11353/2004); costituisce, del pari, ius receptum che, nel rito di lavoro, si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, con conseguente necessità, ai sensi dell’art. 414 c.p.c., di indicare compiutamente gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell’attore nel primo atto processuale, con individuazione in modo chiaro nel ricorso introduttivo di quanto richiesto al giudice: ne segue la impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate al ricorso (cfr. al riguardo: Cass. Sez. Un. sent. n. 11353/2004; Cass. Sez. Un. sent. n. 8202/2005; Cass. Sez. Un. sent. n. 761/2002).
Inoltre, il mero deposito di documenti anche se avvenuto contestualmente al ricorso introduttivo della lite non può supplire alla carenza della causa petendi e del petitum, restando la loro completa formulazione in ricorso un passaggio obbligato per la definizione del thema decidendum (cfr. Cass. sent. n. 13825/2008; Cass. sent. n. 21032/2008); ne consegue, in altri termini, che in un siffatto contesto non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l’oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi tramite una integrazione del ricorso stesso ad opera dei documenti allegati, cui deve assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e di dimostrane la fondatezza.
Orbene, nel caso di specie, il ricorso non identifica chiaramente e specificamente la domanda posta dai ricorrenti in quanto …
Tutto quanto sopra, oltre a comportare evidenti considerazioni di merito, nei paragrafi successivi meglio specificate, implica, altresì, ed in via preliminare, la nullità e/o inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata esposizione dei fatti alla base della pretesa ex art. 414 c.p.c.. A ben vedere, attraverso l’esame complessivo dell’atto, è infatti impossibile per il convenuto apprestare una compiuta difesa con quella completezza e quella tempestività richieste dal rito del lavoro né per il giudice conoscere il contenuto effettivo della pretesa stessa.
In altri termini, sulla base di quanto dedotto in ricorso, è impossibile stabilire se …
Si richiede, dunque, sin da ora dichiararsi l’inammissibilità e/o improponibilità e/o nullità del ricorso.