INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DEL LAVORO IN RIFERIMENTO ALLA DOMANDA EX ART. 2043 C.C.
In via preliminare ed assorbente, la scrivente difesa intende eccepire, come in effetti eccepisce, il difetto di competenza funzionale del Giudice del lavoro anche in riferimento alle domande proposte, in via extracontrattuale e iure proprio, dai Sig.ri … e …, prossimi congiunti e genitori del povero defunto Sig. ...
In primo luogo, infatti, le domande dei ricorrenti sono avanzate espressamente per responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. ed, in quanto tali, dovevano essere evidentemente proposte innanzi al Tribunale Civile Ordinario e non al Giudice del lavoro, secondo il rito speciale. Tra l’esponente ed i … e …, infatti, mai è intercorso alcuno dei rapporti di cui all’art. 409 c.p.c.. Nella specie, infatti, la causa petendi (responsabilità extracontrattuale a seguito di danni asseritamente causati al figlio per infortunio sul lavoro) trova origine nella pretesa responsabilità aquiliana dell’esponente.
In secondo luogo, pur essendo intercorso un rapporto di lavoro tra la resistente ed il figlio dei ricorrenti (deceduto per infortunio sul lavoro), neanche sarebbe competente il Giudice del Lavoro a conoscere dell’istanza di risarcimento dei danni iure proprio proposta, si ripete in via extracontrattuale, dai genitori di quest’ultimo. Sul punto la giurisprudenza è unanime: “… la domanda di risarcimento del danno conseguente ad infortunio sul lavoro, proposta dai congiunti del dipendente deceduto a seguito dell'infortunio a tutela non dei diritti del dipendente derivanti dal contratto di lavoro, bensì di un diritto proprio sulla base della responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro ex art. 2043 c.c., non rientra nella competenza per materia del giudice del lavoro, trattandosi di controversia relativa a domanda la cui causa petendi non risiede nel rapporto di lavoro, che costituisce mera occasione per l'insorgenza della responsabilità oggetto di accertamento” (Cass., sent. n. 6608/1996); “Qualora i congiunti di colui il quale sia defunto per un infortunio sul lavoro agiscano iure proprio allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni patiti, la controversia non rientra nella competenza del giudice del lavoro. In questo caso la domanda trova infatti la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., senza che possa assumere alcun rilievo la circostanza che il decesso sia stato cagionato da una inadempienza contrattuale - da parte dell'imprenditore - degli obblighi di protezione imposti dall'art. 2087 c.c. a tutela del dipendente” (Cass. sent. n. 1342/1996).
Ciò posto, la scrivente difesa chiede sin da ora accertarsi e dichiararsi l’incompetenza funzionale dell’Ill.mo Giudice del lavoro adito, in favore del Tribunale Ordinario di Sassari, previo passaggio dal rito speciale al rito ordinario, ai sensi dell’art. 427 c.p.c..