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Art. 152 c.p. - Remissione della querela



Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.

La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.

La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

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Formulario: Remissione di querela

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Giurisprudenza sull'art. 152 c.p.

Cass., massima sent. n. 3359 del 11.11.2010
Nel procedimento davanti al giudice di pace, ai fini dell'efficacia della remissione di querela non è indispensabile l'accettazione, essendo sufficiente che da parte del querelato non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell'imputato può essere apprezzata quale indice dell'assenza della volontà di coltivare il processo. 

Cass., massima sent. n. 42427 del 05.10.2011
La rinuncia del ricorrente al ricorso immediato presentato avanti il Giudice di Pace ex art. 21 del D.Lgs. n. 274 del 2000 equivale alla remissione di querela derivandone, in caso di accettazione dell'imputato, l'estinzione del reato.


Cass., massima sent. n. 1218 del 23.05.1995
La mera affermazione "le spese sono a carico dei querelati", fatta nell'atto di remissione della querela, non integra una condizione alla quale il remittente intende sottoporre la remissione stessa, suscettibile d'invalidarla ai sensi dell'art. 152, ultimo comma, cod. pen. Ciò perché la condizione deve risultare espressamente od essere desunta in maniera inequivoca dal contenuto della remissione. 

Cass., massima sent. n. 4229 del 09.12.2008
Ai fini dell'efficacia giuridica della remissione di querela non è indispensabile una vera e propria esplicita e formale accettazione del querelato, ossia una manifestazione positiva di volontà in tal senso, essendo sufficiente che non sussista una ricusazione della remissione in forma espressa o tacita e cioè che il querelato non abbia inteso rifiutare la remissione. Ne consegue che la mancata comparizione del querelato preventivamente avvisato della remissione ritualmente proposta, in assenza di fatti o comportamenti incompatibili con la volontà di accettare la querela, può essere considerato come accettazione della remissione.

Cass., massima sent. n. 42994 del 07.10.2008
La remissione di querela estingue il reato anche se intervenuta nel giudizio di rinvio celebrato a seguito d'annullamento della Corte di cassazione intervenuto solo in punto di determinazione della pena.