Icone

                               
Formulario è un servizio gratuito. Aiutaci a mantenere aperta la partecipazione a tutti, semplicemente cliccando "Mi piace". A te non costa nulla, per noi vuol dire molto

Art. 132 c.p.c. - Contenuto della sentenza


La sentenza, è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione: Repubblica Italiana.

Essa deve contenere:

1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;

2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;

3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;

4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;

5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.

La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.

__________

Giurisprudenza sull'art. 132 c.p.c.

Cass., massima sent. n. 24494 del 17.11.2006
L'omessa o inesatta indicazione, all'interno dell'intestazione della sentenza, del nome del difensore di alcuna delle parti produce nullità della stessa sentenza solo se riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito, a norma dell'art. 101 c.p.c.; diversamente, vertendosi in una ipotesi di mero errore materiale, essa dà luogo ad una mera irregolarità emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c..

Cass., massima sent.n. 8364 del 20-06-2000
La mancata indicazione della parte contumace nell'epigrafe della sentenza, e la mancata dichiarazione di contumacia della stessa, non incidono sulla regolarità del contraddittorio ove risulti che la parte sia stata regolarmente citata in giudizio, configurando un mero errore materiale, emendabile con l'apposita procedura.

Cass., massima sent. n. 17957 del 24.08.2007
Poiché l'art. 132, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ. non prevede il requisito della indicazione delle parti a pena di nullità, la mancanza della indicazione espressa di una delle parti o di tutte nella sentenza (e precisamente tanto nella sua intestazione, quanto nella parte descrittiva dello svolgimento processuale, quanto nella parte motivazionale) può determinare una nullità solo ai sensi del secondo comma dell'art. 156 c.p.c., cioè se l'atto-sentenza è inidoneo al raggiungimento dello scopo. Sotto tale profilo, viceversa, deve escludersi che il raggiungimento dello scopo e, quindi, la sanatoria della relativa nullità possa configurarsi attraverso la mera considerazione di quelle che erano le parti del giudizio per il tramite dell'esame degli atti del processo, allorché nella sentenza manchi qualsiasi riferimento indiretto.

Cass., massima sent. n. 7451 del 21.05 2002
L'errata o incompleta indicazione, nell'epigrafe della sentenza, di una delle parti, non incide sulla regolare costituzione del rapporto processuale e non integra un motivo di nullità della sentenza stessa, ma configura una mera irregolarità emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali, purché dal contesto della decisione sia individuabile inequivocamente la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia possibile pertanto stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti.

Cass., massima sent. n. 914 del 02.02.1996
Il vizio d'insufficiente motivazione di una sentenza sussiste allorché essa mostri, nel suo insieme, un'obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice del merito alla formazione del proprio convincimento; il vizio di contraddittoria motivazione presuppone invece che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, e cioè l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata; tali vizi, pertanto, non sussistono quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati un significato non conforme alle attese ed alle deduzioni della parte.

Cass., massima sent. n. 17308 del 05.12.2002
È nulla per carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia la sentenza d'appello, prodotta in copia autentica, che sia priva di una pagina e, in assenza di contestazioni in proposito, debba esser ritenuta tale sin dall'origine, allorquando la motivazione risultante dalle altre pagine presenti una frattura logico-espositiva che non consenta di ricostruire l'esatto e compiuto ragionamento posto a base della decisione impugnata.