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Art. 131 c.p.c. - Forma dei provvedimenti in generale



La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.

In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.

Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione dell'unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio.

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Giurisprudenza sull'art. 131 c.p.c.
Cass., massima sent. n. 75 del 08.01.1997
L'espressa previsione contenuta nell'art. 9, ultimo comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, per il quale la decisione delle controversie relative al conseguimento da parte del coniuge divorziato di una quota della pensione di reversibilità spettante all'altro coniuge, deve essere resa con sentenza, comporta che, a prescindere dalle forme o dal rito da adottare in tali controversie, la pronunzia sulle stesse, ove emessa in sede d'appello, è suscettibile di ricorso per Cassazione, entro gli ordinari termini di cui agli articoli 325 e 327 c.p.c., poiché quando la legge per il provvedimento del giudice richiede la forma della sentenza, le eventuali peculiarità del procedimento che conduce alla sua emanazione, non sono idonee - in difetto di specifiche indicazioni legislative - a degradare a mera apparenza formale la definizione del provvedimento ed a sottrarre quest'ultimo all'operatività dei termini per la proposizione del gravame contro le sentenze.