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Art. 118 c.p.c. - Ordine d'ispezione di persone e di cose



Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa, purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del Codice di procedura penale.

Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116 secondo comma.

Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.

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Formulario: Ordinanza di ispezione

TRIBUNALE DI ...

Procedimento R.G. n. …; Giudice …

Il Tribunale di …, nella persona del dott. …,
visti gli atti del procedimento di cui sopra, tra … e …

Rilevato che, dovendosi accertare che … occorre ispezionare …

Visto l’art. 118 c.p.c.

ORDINA

che si proceda a ispezione di … previo avviso all'interessato che ha facoltà di farsi assistere da persona di fiducia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Luogo, data e firma

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Giurisprudenza sull'art. 118 c.p.c.
Cass., massima sentenza n. 8526 del 28.05.2003
La motivazione di rigetto dell'istanza relativa a una ispezione giudiziale dei luoghi non deve essere data necessariamente in maniera espressa ma può desumersi implicitamente anche dalla stessa "ratio decidendi" della sentenza sulla base della valutazione dei fatti ritenuti già provati.

Cass., massima sentenza n. 13431 del 08.06.2007
Non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non abbia indicato le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza di ispezione giudiziale, giacché dal fatto che il giudice non si sia avvalso del potere discrezionale di disporla si deduce per implicito che egli ha escluso la sussistenza del presupposto dell'indispensabilità per conoscere i fatti di causa.