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Art. 114 c.p.c. - Pronuncia secondo equità a richiesta di parte


Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.

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Giurisprudenza sulla pronuncia secondo equità:

Cass., massima sent. n. 25943 del 11.12.2007

Nel giudizio innanzi al giudice di pace, concernente controversia di valore non eccedente i due milioni di lire (o la somma corrispondente in euro), la pronuncia secondo equità è preclusa qulora il diritto dedotto in giudizio abbia natura indisponibile, dovendo la disposizione dell'art. 113, secondo comma, c.p.c. essere letta in correlazione con quella dell'art. 114 c.p.c.

Cass. massima sent. n. 6990 del 22.03.2007

Il potere del giudice di merito di valutare il danno in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., non è riconducibile nell'ambito della decisione della causa secondo equità, prevista dall'art. 114 cod. proc. civ., che importa, appunto, la decisione della lite prescindendo dallo stretto diritto, laddove il primo consiste nella possibilità del giudice di ricorrere, anche d'ufficio, a criteri equitativi per raggiungere la prova dell'ammontare del danno risarcibile, integrando così le risultanze processuali che siano insufficienti a detto scopo ed assolvendo l'onere di fornire l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale ha adottato i criteri stessi. Non viola, pertanto, l'art. 822 c.p.c. il lodo arbitrale che riconosca all'appaltatore l'equo compenso per maggior onerosità dell'opera previsto dall'art. 1664, comma 2, cod. civ., non trattandosi di pronuncia secondo equità, per cui non rileva la mancanza di autorizzazione delle parti a decidere in tal senso.


Cass., massima sent. n. 8075 del 06.04.2006
Nel giudizio innanzi al giudice di pace, qualora la domanda avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni sia proposta con l'espressa indicazione della quantificazione del danno in euro 988,50, oppure nella somma che risulterà dovuta e comunque entro i limiti della competenza per valore di detto giudice, deve escludersi che la stessa sia stata contenuta entro il limite stabilito dall'art. 113 c.p.c. per la decisione della causa secondo equità e, conseguentemente, la sentenza è impugnabile con l'appello, non con il ricorso per cassazione, non rilevando in contrario che l'attore, in sede di precisazione delle conclusioni, abbia contenuto la domanda entro detto limite, dato che il momento determinante ai fini dell'individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda.