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Liti pendenti di cui all’art. 39, comma 12, del DL 98/2011- sentenza n. 7390 del 11.05.2012

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata:

A. O.M. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della CTR - Lombardia del 23 novembre 2009, nella parte in cui il giudice d'appello ha confermato la legittimità dell'avviso d'iscrizione ipotecaria n. 100874/033 notificato il 31 luglio 2007, limitatamente al debito IVA; la concessionaria Equitalia resiste con controricorso.

B. Il contribuente deposita documentazione sull'adesione alla definizione della lite fiscale ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 conv. mod. L. n. 111 del 2011. Il rilievo non è conferente, atteso che la domanda per la definizione della lite fiscale pendente si riferisce al diverso ricorso contrassegnato dal n. (OMISSIS) (pure fissato per l'odierna udienza e sospeso con separata ordinanza). Il dato risulta sia dal mod. DLF compilato dall'interessato, sia dal protocollo telematico dell'Agenzia delle Entrate - Servizio Telematico Entratel. In entrambi i documenti, poi, s'indica quale atto impugnato la cartella di pagamento n. (OMISSIS), mentre il presente ricorso n. (OMISSIS) riguarda l'avviso di iscrizione ipotecaria n. (OMISSIS).

C. Il sistema della definizione delle liti minori pendenti non consente definizioni cumulative, dovendo la domanda e il relativo versamento riguardare, com'è ovvio, ogni singola lite. Nella specie, peraltro, non v'è riscontro dell'esistenza di una domanda di definizione del presente ricorso n. (OMISSIS), ma solo del diverso ricorso contrassegnato dal n. (OMISSIS).

D. Infine, va osservato che l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria effettuata da Equitalia non rientra neppure tra le liti definibili con il "minicondono", atteso che si tratta di controversia non riguardante "atti impositivi" e nella quale non è parte l'Agenzia delle Entrate (così anche Circ. n. 48/E del 24/10/2011, p.1).

E. Passando all'esame del ricorso, con il primo mezzo, il contribuente infondatamente denuncia violazione di legge riguardo all'eccepita mancanza di sottoscrizione autografa in calce al provvedimento d'iscrizione ipotecaria.

F. Infatti, va data continuità all'orientamento, consolidato e recentemente ribadito (C. 4283/10, in tema di avviso di mora; cfr. C. 4757/09, in tema di cartella di pagamento), secondo cui l'atto emesso dal concessionario del servizio di riscossione è valido, pur se privo della sottoscrizione da parte del funzionario competente, in quanto la carenza di tale elemento formale non implica alcuna menomazione:

a. nè del potere del concessionario, che dipende dal rapporto "a monte" con l'ente impositore;

b. nè della responsabilità in ordine all'emissione del singolo atto impositivo, sempre riferibile nei confronti dei terzi all'ente che lo emette, a prescindere dall'identità del funzionario che materialmente lo esegue;

c. nè, "a fortiori", delle prerogative e del diritto di difesa del soggetto destinatario dell'atto.

G. Con il secondo mezzo, il ricorrente infondatamente denuncia violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, mancando nell'avviso d'iscrizione ipotecaria l'indicazione del responsabile del procedimento.

H. Infatti, l'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'amministrazione finanziaria non è richiesta, dall'art. 7 cit., a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introDott.a per le cartelle di pagamento dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (SU 11722/10; cfr. C 8613/11). I. Disatteso il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.500 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.