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Art. 93 c.p.c. - Distrazione delle spese



Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.

Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.

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Giurisprudenza
Cass., massima sent. n. 2931 del 20.06.1989
L'art. 93 c.p.c. stabilendo che la richiesta di distrazione degli onorari non riscossi e delle spese anticipate è fatta dal difensore "in favore suo e degli altri difensori", impone al giudice di considerare e liquidare - salvo il caso di diversa specificazione del richiedente la distrazione - l'intero complesso delle prestazioni difensive erogate nel processo dai vari professionisti succedutisi nella difesa della parte vittoriosa, la quale ha interesse a dolersi della violazione dell'obbligo predetto e dell'inadeguata liquidazione delle spese, essendo esposta al rischio che il difensore (la cui opera sia stata liquidata in misura insufficiente o sia stata del tutto trascurata) ne richieda il pagamento ad essa invece che alla parte soccombente.