Svolgimento del processo
Con citazione innanzi al Tribunale di Napoli T.V. chiedeva di dichiarare la nullità e/o inefficacia del provvedimento di iscrizione ipotecaria accesa su cespite di sua proprietà da G.L. s.p.a. (ora E.P. s.p.a.) per il mancato pagamento di n. 27 cartelle esattoriali, di ordinare la cancellazione dell'ipoteca e di condannare la G.L. al risarcimento dei danni in suo favore.
A tal fine deduceva l'omessa notificazione delle cartelle esattoriali sottese all'iscrizione ipotecaria, l'omessa notificazione dell'avviso ad adempiere, nonchè la violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 8, essendo stata l'iscrizione ipotecaria effettuata in violazione del generale principio di partecipazione del destinatario alla fase preordinata all'adozione dell'atto.
Resisteva la G.L., che deduceva, tra l'altro, la propria estraneità al rapporto sostanziale tra l'ente impositore e il contribuente, nonchè la correttezza della procedura.
Con sentenza in data 31.05.2007, il Tribunale di Napoli - previa qualificazione della domanda come opposizione agli atti esecutivi - dichiarava l'invalidità dell'iscrizione ipotecaria, limitatamente a sette cartelle esattoriali, come specificate in dispositivo, rigettando per il resto la domanda e compensando le spese.
La decisione, gravata da impugnazione del T. in via principale e della E.P. in via incidentale, era riformata dalla Corte di appello di Napoli, la quale con sentenza in data 14.01.2010, dichiarava inammissibile la domanda proposta dal T., compensando interamente le spese processuali.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione T. V., svolgendo due motivi, illustrati anche da memoria.
Ha resistito E.P. s.p.a., depositando controricorso e svolgendo, a sua volta, ricorso incidentale, insistendo sulle eccezioni di difetto di giurisdizione e di competenza per una parte del credito.
Motivi della decisione
1. Preliminare è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale (e dello stesso controricorso). Invero giusta la testuale previsione di cui all'art. 370 c.p.c., la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabiliti per il deposito del ricorso; in mancanza di tale notificazione essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale (comma 1);
inoltre a mente del successivo art. 371 c.p.c., il ricorso incidentale deve essere proposto con l'atto contenente il controricorso.
Ciò posto e ribadito il principio, più che consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il disposto della L. n. 742 del 1969, art. 3, che sottrae le opposizioni esecutive a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all'intero corso del procedimento, riguardando anche i termini del ricorso per cassazione (cfr. per tutte Cass. 2 marzo 2010, n. 4942), il presente ricorso incidentale va dichiarato inammissibile, in conformità alla richiesta del P.G. in udienza, per essere stato inoltrato per la notificazione in data 22.09.2010, ben oltre la scadenza del termine di cui all'art. 370 c.p.c., decorrente dall'avvenuta notificazione del ricorso principale in data 13.07.2010. 2. La decisione impugnata ha accolto l'eccezione di tardività dell'opposizione per inosservanza del termine di cui all'art. 617 c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità della domanda del T. in considerazione: a) della pacifica qualificazione da parte del Tribunale dell'azione esercitata dal T. come opposizione agli atti e dell'incontrovertibilità di tale qualificazione per intervenuto giudicato sul punto in difetto di specifiche censure dell'opponente; b) dell'individuazione - altrettanto pacifica e, comunque, conseguente alla ridetta qualificazione - del dies a quo, dal quale far decorrere il termine di decadenza ex art. 617 c.p.c., nella data di comunicazione dell'iscrizione di ipoteca, che secondo E.P. s.p.a. sarebbe avvenuta in data 10.05.2005, risultando perciò tardiva la notifica della citazione in data 25.05.2005; c) dell'ammissione, da parte del T. nell'atto introduttivo del giudizio, dell'avvenuta comunicazione dell'iscrizione di ipoteca a mezzo posta prioritaria, con la conseguenza che - a prescindere dalla ritualità o meno di tale comunicazione (non essendo stata formulata contestazione sul punto) - incombeva sullo stesso T., per il principio di vicinanza della prova, l'onere di provare la tempestività dell'opposizione; d) dell'operatività nella fattispecie di principi analoghi a quelli applicabili in tema di opposizione all'ingiunzione, per la cui ammissibilità occorre il deposito della copia notifica dell'ingiunzione da parte dell'opponente, salvo che la prova della tempestività dell'opposizione non risulti comunque in atti o dalla produzione di controparte.
2.1. Con il primo motivo di ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, difetto motivazione e illogicità manifesta, difetto assoluto di istruttoria.
In particolare l'opponente deduce che la Corte di appello, senza alcuna istruttoria, ha posto, acriticamente, a fondamento della propria decisione deduzioni erronee e contraddittorie della s.p.a.
E., dalle quali si evincerebbe che l'ipoteca venne iscritta in data 30.03.2005 e che, invece, la regolare comunicazione dell'adozione del provvedimento sarebbe avvenuta solo in data 28.02.2006. Mancherebbe, quindi, la prova della ricezione della comunicazione da parte di esso T. in data 10.05.2005. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, difetto motivazione e illogicità manifesta, difetto assoluto di istruttoria. A tal riguardo il ricorrente deduce che la motivazione, sul punto dell'inammissibilità dell'opposizione, poggia su argomentazioni logico-giuridiche errate, in specie, perchè assimila la comunicazione per posta prioritaria a quella per raccomandata A/R o alla notificazione e perchè aggrava notevolmente la posizione dell'opponente, il quale, proprio per le modalità di comunicazione, non sarebbe in grado di fornire la prova della tempestività dell'azione con il deposito della busta, contenente solo il timbro di invio.
3. I suddetti motivi, che si esaminano congiuntamente per la stretta connessione, sono infondati.
Innanzitutto occorre osservare che, ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., il criterio della conoscenza legale è stato da tempo integrato da questa Corte con quello della conoscenza di fatto. In particolare è stato affermato che in tema di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni (elevato a venti dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), n. 41, convertito con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80) previsto dall'art. 617 c.p.c., per la proposizione dell'opposizione, valgono sia il principio per cui il tempo del compimento dell'atto coincide con quello in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto medesimo ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga, sia il principio della piena validità della conoscenza di fatto dell'atto stesso in capo all'interessato (Cass. 30 aprile 2009, n. 10099; e per un più remoto precedente cfr. anche Cass. n. 1521 del 1969).
Va aggiunto che - secondo la regola applicabile ogni qualvolta la legge processuale preveda che una azione tipica debba essere esercitata entro un termine perentorio decorrente da un certo momento - grava sul ricorrente in opposizione l'onere della prova della tempestività della stessa; il che non esclude che, in ossequio al principio di acquisizione, detto onere possa essere considerato assolto, ove dagli atti, in ipotesi prodotti dalla controparte o emergenti dal fascicolo dell'esecuzione, ove acquisito, risulti comunque acquisita la dimostrazione della tempestività, ma comporta che le conseguenze negative della mancata prova ricadono sull'opponente, in quanto gravato del relativo onere. In tale prospettiva si è osservato che nell'ipotesi in cui l'opponente, pur in difetto di conoscenza legale, sia venuto, comunque, a conoscenza dell'atto impugnato, eventualmente anche per una propria iniziativa (dimostrando ciò con il fatto stesso della proposizione dell'opposizione), non può limitarsi ad allegare di avere avuto detta conoscenza, senza fornire la prova del momento in cui l'ha acquisita ai fini della dimostrazione della tempestività dell'opposizione, giacchè, ragionando in questi termini, risulterebbe vanificata la stessa prescrizione di perentorietà del termine di cui all'art. 617 c.p.c., la cui osservanza va pacificamente verificata anche d'ufficio in via pregiudiziale rispetto al merito dell'opposizione. In particolare qualora il soggetto coinvolto nella procedura esecutiva proponga tale opposizione invocando la nullità di atti del procedimento e assumendo che uno di essi, presupposto degli altri, non gli sia stato debitamente notificato, l'opposizione, ove formulata oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c., comma 2, dall'ultimo atto del procedimento stesso, è da ritenersi tempestiva soltanto se l'opponente alleghi e dimostri quando è venuto a conoscenza dell'atto presupposto nullo (cioè della sua mancata comunicazione e, quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l'ultimo, e l'opposizione risulti avanzata nel termine (ora) di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto (Cass. 17 marzo 2010, n. 6487).
3.1. Tanto premesso, il Collegio osserva che il principio di diritto applicato dalla sentenza impugnata, nel senso che - una volta allegata dall'opponente l'avvenuta conoscenza dell'iscrizione ipotecaria a seguito di comunicazione a mezzo di posta prioritaria - fosse onere della medesima parte dimostrare la data della ricezione di siffatta comunicazione, risulta conforme ai principi sopra esposti. Le conseguenze della mancata prova sono state, dunque, correttamente poste a carico dell'odierno ricorrente, con correlativa dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione.
E' il caso di osservare che, alla luce delle premesse sopra svolte, non rileva l'argomento, confusamente esposto da parte ricorrente, in ordine alla rituale comunicazione dell'iscrizione ipotecaria nell'anno 2006, e ciò perchè - a prescindere da qualsiasi questione circa la correttezza o meno della precedente comunicazione a mezzo posta prioritaria (questione che, come osservato dai giudici a quibus, esula dal presente giudizio) - è assorbente la considerazione che è lo stesso odierno ricorrente a dare atto dell'avvenuta conoscenza (legale o di fatto, qui non interessa) dell'atto impugnato - prima ancora che con le precise ammissioni svolte nell'atto di opposizione - con il fatto stesso di aver proposto opposizione avverso l'atto in questione.
In sostanza una volta che il soggetto interessato, proponendo l'opposizione ex art. 617 c.p.c., mostri necessariamente - proprio perchè propone l'opposizione - di avere avuto conoscenza dell'atto impugnato, ancorchè non gliene sia stata fatta rituale comunicazione o prima che gli venga comunicato un atto del procedimento successivo, idoneo a fargli acquisire necessariamente la conoscenza (o il dovere di conoscenza) degli atti precedenti, fra cui quello non comunicato (o non ritualmente comunicato), rientra, tra gli oneri di allegazione connessi alla soggezione dell'opposizione agli atti ad un termine decadenziale decorrente dal compimento dell'atto nullo e dall'individuazione del dies a quo nella conoscenza, comunque acquisita, del provvedimento, indicare nell'atto di opposizione quando, in concreto e di fatto, sia stata acquisita detta conoscenza, nonchè darne dimostrazione (semprechè la relativa prova non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte o, comunque, acquisiti al processo), essendone l'opponente onerato sulla base del principio per cui incombe a chi deve agire nell'osservanza di un termine di decadenza, dare dimostrazione di averlo osservato (cfr. Cass. n.6847/2010 cit. in motivazione).
Nel caso all'esame - per quanto emerge dalla sentenza impugnata - l'odierno ricorrente non ha neppure indicato la data di avvenuta comunicazione dell'iscrizione ipotecaria di cui trattasi, nè tantomeno ha provveduto a depositare il plico postale a mezzo del quale, per sua stessa ammissione, ne ha ricevuto comunicazione. Alla luce delle considerazioni che precedono, oltre che del principio della c.d. vicinanza della prova richiamato nella sentenza impugnata, risultano, dunque, del tutto inconferenti le deduzioni dell'opponente, circa le difficoltà della prova e l'asserita presenza del solo timbro di invio sul plico in questione.
In definitiva il ricorso principale va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, in considerazione del suo esito, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.