Svolgimento del processo
Con sentenza del 30 dicembre 2005 la Corte di appello di Napoli rigettava l'appello proposto da F.P.M. sulle seguenti considerazioni: 1) gli articolisti avevano riferito un fatto storico: l'arresto del P. nel dicembre 1993 per tentata concussione precisando che l'evento era stato determinato da atti investigativi, e quindi appresi indirettamente, e usando ripetutamente il condizionale; quindi non erano stati violati i canoni della continenza formale e sostanziale poichè ricorreva l'utilità sociale della notizia in relazione alla notorietà ed importanza dell'opera pubblica - ospedale di (OMISSIS), a cui si riferiva la vicenda - la verità dei fatti narrati al momento degli articoli, la compostezza della forma usata; 2) il titolo dell'articolo sul M.: "voleva cento milioni per l'ok ai lavori:
in carcere dirigente della regione", mirante ad attirare l'attenzione dei cittadini, non era denigratorio perchè il contenuto dell'articolo -"Cento milioni per rilasciare il parere favorevole alla realizzazione dell'opera, altrimenti la ristrutturazione dell'ospedale non sarebbe andata avanti. In carcere per tentata concussione è finito l'architetto ..", era corrispondente ai fatti appresi ed il frasario era composto; 3) altrettanto non configurava diffamazione l'articolo della Repubblica ove sotto il titolo: "La relazione è negativa, ma per cento milioni..", era riportata la frase: "il vento di mani pulite non scoraggia i tangentomani più accaniti: ieri i CC hanno arrestato per concussione l'ingegner P.. Secondo l'accusa egli, addetto al settore tecnico, avrebbe chiesto una bustarella; cento milioni all'ingegnere M., responsabile dell'impresa che ha realizzato l'ospedale di (OMISSIS).. il funzionario avrebbe profittato del suo ruolo per ricattare M... P. avrebbe alzato il tiro..."; perchè la notizia era veridica e l'uso continuo del condizionale ed il commento sulla resistenza dei tangentisti anche all'attacco del pool di mani pulite rientrava nei limiti del diritto di cronaca e di commento. Ricorre P.F.M. cui resistono le s.p.a. il M. ed il Gruppo Editoriale E..
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 21 Cost. e artt. 595 e 51 c.p. e della L. n. 47 del 1948 nonchè contraddittoria ovvero carente e/o insufficiente motivazione" della sentenza nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto sussistente la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca in relazione al reato di diffamazione a mezzo stampa affermando erroneamente che la portata diffamatoria del titolo va vagliata alla luce dell'intero articolo, mentre questo può avere una connotazione diffamatoria in sè. Il motivo è infondato.
La Corte di merito ha correttamente applicato il principio secondo il quale sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca (nella specie giudiziaria) qualora il titolo dell'articolo attribuisca alla persona offesa - nei cui confronti penda un procedimento penale - una condotta avente riscontro negli atti giudiziari e nell'oggetto dell'imputazione e corrispondente al contenuto dell'articolo.
2.- Con il secondo motivo deduce: "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 21 Cost., artt. 595 e 51 c.p. e della L. n. 47 del 1948 nonchè omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto sussistente la scriminante dell'esercizio del diritto di critica in relazione al reato di diffamazione a mezzo stampa" per non avere la Corte di merito attribuito valenza diffamatoria all'espressione ingiuriosa:
"tangentomane accanito", esorbitante dai limiti della continenza formale e sostanziale ingenerando la convinzione nel lettore dell'abitualità nel richiedere tangenti.
Il motivo è infondato.
Ed infatti la Corte di merito ha correttamente applicato il principio secondo cui l'esercizio del diritto di critica assume necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili, in particolare quando, come nella specie, abbia per oggetto lo svolgimento di pubbliche attività di cui si censurino le modalità di esercizio e le disfunzioni utilizzando un linguaggio volto a sollecitare l'interesse dell'opinione pubblica avuto riguardo all'epoca dei fatti - c.d. tangentopoli - valutando l'articolo nel complesso e considerando che il contenuto trovava riscontro nella realtà fattuale, sì da escludere una ricostruzione volontariamente distorta della stessa, preordinata esclusivamente ad attirare l'attenzione negativa dei lettori sulla persona criticata.
3.- Il ricorso va dunque respinto. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare Euro 5.200,00, di cui 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, a ciascuna delle resistenti s.p.a. il M. ed il Gruppo Editoriale E..