Icone

                               
Formulario è un servizio gratuito. Aiutaci a mantenere aperta la partecipazione a tutti, semplicemente cliccando "Mi piace". A te non costa nulla, per noi vuol dire molto

Art. 85 c.p.c. - Revoca e rinuncia alla procura



La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.

________

Formulario Revoca della Procura

Oggetto: Revoca procura conferita in data ... dal Sig. ... all'Avv. ...

Egregio Avvocato ...,

il sottoscritto Sig. ..., nato a ..., il ..., Le conferiva procura ad litem in data ..., ai fini del giudizio avente ad oggetto ..., da svolgersi contro la società ....

Il giudizio di cui sopra era iscritto in data ... presso il Tribunale di ..., con R.G. n. .... Considerato il venir meno della mia fiducia nei suoi confronti in quanto ..., con la presente a tutti gli effetti di legge compresi gli effetti di cui all'art. 85 c.p.c., il sottoscritto

REVOCA

la suddetta procura confeireLe con decorrenza a far data da oggi ...


Distinti saluti.

Luogo data e firma del revocante

_________

Formulario: Rinuncia alla Procura

Egregio Sig. ..., 

Il sottoscritto Avv. ..., del foro di ..., intende comunicarLe con la presente quanto segue:

Premesso che

- in data ... Lei conferiva al sottoscritto procura ad litem ai fini del giudizio avente ad oggetto ..., da svolgersi contro la società ....;
- che in data ... Le veniva inviato un proforma di fattura per l'attività sino ad allora svolta;
- che le somme dovute al sottoscritto non sono state saldate ad oggi;

Tanto premesso, anche ai sensi dell'art. 85 c.p.c., il sottoscritto costretto a rinunciare alla procura conferita, come in effetti con la presente rinuncia.

Distinti saluti.

Luogo, data e firma Avvocato.

___________

Giurisprudenza
Cass., massima sent. n. 6290 del 26.05.1992
Con riguardo all'attività professionale di avvocati e procuratori che sono dipendenti da ente pubblico ed iscritti "nell'albo speciale annesso all'albo professionale" ed abilitati unicamente al patrocinio per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera, il rilascio della procura ha effetto esclusivamente per la durata del sottostante rapporto di pubblico impiego e viene meno col cessare di questo senza alcuna ultrattività, non rilevando in contrario il disposto dell'art. 85 cod. proc. civ. che, nel sancire l'inefficacia della revoca o della rinuncia alla procura nei confronti dell'altra parte, finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, non incide sui rapporti fra questi e la parte da lui rappresentata, né impedisce che l'estinzione del mandato di patrocinio, qualunque ne sia la causa, abbia fra tali soggetti effetto immediato. Ne consegue che qualora l'avvocato dipendente abbia, pur dopo la cessazione del rapporto di pubblico impiego, prestato ulteriormente la propria attività professionale senza essere investito di nuovo e rituale mandato, non ha diritto, per tale opera, a pretendere dall'ente la liquidazione di diritti ed onorari sulla base della tariffa professionale.



Cass., massima sent. n. 17649 del 28.07.2010
Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere - dovere di cui all'art. 421, comma primo, cod. proc. civ., avente ad oggetto l'indicazione alla parte istante della riscontrata irregolarità e l'assegnazione di un termine perentorio per porvi rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate; l'inosservanza di detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile nemmeno sull'accordo delle parti.