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Art. 1429 c.c. - Errore essenziale



L'errore è essenziale:

1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;

2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;

3) quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso;

4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto.

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Giurisprudenza

Cass., massima sent. n. 7629 del 19.08.1996
Le dimissioni del lavoratore - che costituiscono un negozio unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro - soggiacciono, ai sensi dell'art. 1324 cod. civ., in quanto atto tra vivi avente contenuto patrimoniale, alle norme che regolano i contratti, comprese quelle in tema di annullabilità per vizi della volontà ed in particolare, ai sensi degli artt. 1428, 1429, n. 4, e 1431 cod. civ., per errore di diritto - che si verifica quando l'errore riguarda l'esistenza (o la permanenza in vigore) o il contenuto e la portata di una norma giuridica ovvero il modo in cui la stessa deve essere interpretata o applicata -, fermo restando che, in quest'ultima ipotesi, l'errore deve essere riconoscibile dal destinatario delle dimissioni.

Cass., massima sent. n. 3892 del 29.06.1985
La presunzione di conoscenza delle norme giuridiche ("ignorantia legis non excusat") non può essere invocata per escludere la configurabilità e la rilevanza, ai fini dell'annullamento del contratto, di un errore vizio della volontà determinato dalla ignoranza o dall'inesatta conoscenza di una norma né per escludere la riconoscibilità di un errore siffatto, la quale - atteso che l'ordinamento vigente non esige più l'ulteriore requisito della scusabilità - deve essere accertata non in astratto ma in relazione alle concrete circostanze del singolo caso ed alla concreta situazione soggettiva delle parti dello specifico rapporto. La valutazione del giudice del merito circa la riconoscibilità dell'errore - secondo il criterio della comune diligenza - da parte dell'altro contraente, o circa l'effettiva conoscenza (che assorbe e supera la mera riconoscibilità) dell'errore stesso da parte del medesimo soggetto, si risolve in un apprezzamento di fatto, che, se adeguatamente e correttamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.

Cass., massima sent. n. 12424 del 25.05.2006
A norma dell'art. 1439 cod. civ., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel "deceptus" una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 cod. civ.