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Legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione - CASS. ORD. N. 5724 DEL 11.04.2012

Svolgimento del processo

La controversia promossa da V.A. contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Avellino n. 391/1/2006 che aveva accolto il ricorso avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per iva e irpef relative all'anno 2001. La CTR affermava la nullità della cartella in quanto non preceduta da "apposita comunicazione al contribuente all'esito della liquidazione delle imposte sulla base della dichiarazione effettuata D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis". Il ricorso si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l'udienza del 6/3/2012 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Con unico motivo l'Agenzia assume la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, laddove la CTR ha ritenuto illegittima la iscrizione a ruolo in quanto non preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione ex art. 36 bis cit..

La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 26361 del 29/12/2010) secondo cui, in tema di imposte sui redditi, è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, comma 3, sia perchè la norma non prevede alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perchè tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato ed esula, quindi, dall'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddirtene nei confronti dell'emittenda cartella di pagamento; nonchè (Sez. 5, Sentenza n. 17396 del 23/07/2010) secondo cui l'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, (in materia di tributi diretti) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3, (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l'esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo di comunicazione per la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi - circostanza questa che non risulta dedotta dal V..

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dal V. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per iva e irpef relative all'anno 2001 e condanna il V. alla rifusione, in favore dell'Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito, compensando tra le parti quelle del merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dal V. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per iva e irpef relative all'anno 2001 e condanna il V. alla rifusione, in favore dell'Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito, compensando tra le parti quelle del merito.