Svolgimento del processo
La controversia promossa da T. s.r.l. contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Catania n. 422/4/2004 che aveva accolto il ricorso della società avverso l'avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo ad iva, irap ed Iva per l'anno 1998.
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso la società. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l'udienza del 6/3/2012 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume il difetto di motivazione su un fatto controverso: la CTR avrebbe omesso di considerare gli elementi di fatto che palesavano la sistematica sottofatturazione da parte della società, quali la mancanza di registrazione nei registri propri della società delle battiture di scontrini fiscali equivalenti agli importi delle differenze non fatturate rispetto ai contratti di finanziamento, nonchè l'assenza nel registro delle fatture ed in quello dei corrispettivi l'esistenza di fatture attive relative alle differenze indicate, come dedotto dall'Agenzia nell'atto di appello.
La censura è fondata. Nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, è riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, relativamente ai fatti sopraenunciati.
Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Sicilia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Sicilia.