Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni d'urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.
Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto d'interessi col rappresentante.
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Giurisprudenza
Cass., massima sent. n. 20659 del 25.09.2009
Il secondo comma dell'art. 78 cod. proc. civ. si riferisce ai casi in cui sorga un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato non altrimenti disciplinato da norme sostanziali, per cui, nei casi di conflitto, la parte non può esercitare direttamente i poteri che le norme le riconoscono, dovendo gli stessi essere esercitati da un curatore speciale, la cui mancata nomina attiene all'esercizio dei poteri processuali e non al contraddittorio; ne consegue che, in base al principio secondo il quale le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice sono quelle tassativamente indicate nel comma primo e secondo dell'art. 354 cod. proc. civ. (oltre a quelle di cui al precedente art. 353), il giudice di appello, in difetto della suddetta nomina in primo grado per la risoluzione dell'indicato conflitto, deve decidere la causa nel merito, rinnovando eventualmente gli atti nulli.
Cass., massima sent. n. 4704 del 28.03.2003
La mancanza di autorizzazione, da parte del giudice delegato, al curatore, perché svolga attività processuale, attinendo all'efficacia di attività processuale nell'esclusivo interesse del fallimento procedente, è suscettibile di sanatoria, con effetto "ex tunc", anche mediante l'autorizzazione per il giudizio di appello. Tuttavia, l'effetto convalidante dell'autorizzazione in sanatoria successivamente emessa dal giudice delegato al fallimento è impedito nell'ipotesi in cui l'inefficacia degli atti compiuti dal curatore sia, nel frattempo, già accertata e sanzionata dal giudice.
Cass., sez. lavoro, massima sent. n. 16477 del 15.07.2009
n materia di impresa familiare, ove sia stato promosso da parte di alcuni dei familiari (nella specie, due delle tre figlie) un giudizio nei confronti del titolare dell'impresa (il padre) per il riconoscimento di pretese creditorie derivanti dalla partecipazione all'attività, l'intervenuto decesso del titolare medesimo e la successiva riassunzione del giudizio ad opera di altro familiare (la terza figlia), già estraneo alla precedente fase giudiziale, per resistere, "jure successionis", alle pretese degli attori non integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario e non determina la necessità della nomina di un curatore speciale, dovendosi escludere la sussistenza di un conflitto di interessi in quanto la controversia riguarda sempre le originarie pretese creditorie per la partecipazione all'impresa familiare - rispetto alle quali gli attori vantano un interesse "iure proprio" - e non le domande di coeredi beneficiati nei confronti dell'eredità, a nulla rilevando il mero fatto che, per l'eventuale successivo soddisfacimento della pretesa, l'azione esecutiva possa essere portata nei confronti della massa ereditaria, ivi comprese le quote spettanti agli altri eredi.