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Art. 1 c.p.c. - Giurisdizione dei giudici ordinari



La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.

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Formulario: vedi modello di ricorso per regolamento di giurisdizione 

Breve excursus di diritto e giurisprudenza
La funzione giurisdizionale, unitamente al potere legislativo ed a quello amministrativo, costituisce una delle tre fondamentali funzioni dello Stato. Essa consiste nell'applicare - nel caso concreto - ciò che la legge dispone in astratto ed a comporre le liti, cioè i conflitti d'interesse che possono sorgere nell'ordinamento.
Esistono vari tipi di giurisdizione, ma sostanzialmente quest'ultima può distinguersi in ordinaria ed amministrativa a seconda che sia competente a conoscere della lite il giudice ordinario o quello amministrativo. In particolare il riparto tra le suddette giurisdizioni avviene sulla base del c.d. petitum sostanziale (che può definirsi come l'oggetto dell'azione) ed in funzione della causa petendi, definita come la posizione soggettiva dedotta in giudizio (Cass. S.U. sent n. 3508/2003). In particolare il discrimine tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non potendosi tener conto di mere valutazioni personali, va ricercato nella finalità perseguita dalla norma: se la norma tutela direttamente un interesse del privato si configura una posizione di diritto soggettivo (e, quindi, la giurisdizione ordinaria), qualora invece sia tutelato l'interesse pubblico si configurerà l'interesse legittimo (e, di conseguenza, la giurisdizione amministrativa). In particolare, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo bisognera tener conto della collocazione temporale dell'atto che ha inciso sulla situazione soggettiva oggetto di tutela, considerando - se del caso - la data di adozione dell'atto (Cons. St. sent. n. 2954/2007).
La giurisdizione ordinaria, poi, si distingue a sua volta in civile e penale.
Discorso a parte merita, infine, l'Arbitrato: esso consiste in quell'istituto che trova fondamento nella libera scelta delle parti di devolvere la soluzione di una lite tra loro insorta ad un soggetto di propria fiducie e diverso da un organo statale.

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