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Art. 1 c.p. - Reati e pene: disposizione espressa di legge



Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.
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Breve excursus di diritto
La norma in commento esprime il principio della legalità della pena, costituzionalmente garantito dagli articoli 13 e 25, secondo comma, Cost., il quale non significa l'intangibilità assoluta della pena edittale prevista per ogni singolo reato, ma soltanto che le pene, come i reati, debbono essere in via generale prefigurati dalla legge. Ne consegue che pena legale non è soltanto quella stabilita per la singola fattispecie incriminatrice, ma quella risultante dall'applicazione delle varie disposizioni di legge che attraverso meccanismi diversi (quali, aumento o diminuzione o trasformazione di pene per il concorso di circostanze aggravanti od attenuanti; giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, cumulo giuridico di pene) incidono sul trattamento sanzionatorio. Perché una norma penale risponda alla esigenza di chiarezza legislativa espressa dal principio di tassatività delle incriminazioni, è necessario che la stessa sia formulata con quel grado di determinatezza necessaria a consentire al giudice di individuare il tipo di fatto dalla norma disciplinato.
In genere con l'espressione "legge penale in bianco" si suole indicare quella legge - o quell'atto avente forza di legge - la quale faccia riferimento ad un atto normativo di grado inferiore per indicare tutti i contrassegni di un fatto che la legge medesima (o l'atto avente tale forza) considera penalmente illecito. Ad esempio, in tema di norme penali in bianco, è legittima la legge che, nel comminare una sanzione penale, si rimette, per la specificazione di singoli elementi della fattispecie, ad atti non dotati di valore di legge, quali anche gli atti della Pubblica Amministrazione.
Inoltre, la norma sancisce il principio di principio di legalità ed irretroattività, il quale comporta l'assoggettamento della condotta alla legge in vigore al tempo del suo verificarsi.

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