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Art. 1 c.p.p. - Giurisdizione penale


La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.

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Per giurisdizione penale si intende l'attività giurisdizionale che risolve le controversie concernenti la responsabilità di un soggetto in relazione ad un reato che gli è imputato e la sua conseguente sottoposizione ad una pena.
Essa, nell'ordinamento giuridico italiano, è applicato sulla base di un impulso dello Stato, nella persona del Pubblico Ministro (P.M.) e dei suoi sostituti, c.d. magistratura requirente. Infatti, nel processo penale italiano, il P.M. assume la veste della parte accusatoria e procede contro l'altra parte (l'indagato) ai fini del procedimento penale.

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