Sentenza Corte appello Venezia sez. II, 07/02/2023, (ud. 17/01/2023, dep. 07/02/2023), n.281
Fatto
Motivi della decisione
In fatto.-
1. Con atto di citazione notificato in data 19-11-2015 Da. Vi. ha convenuto in giudizio avanti il tribunale di Padova St. Bo. per far accertare che “dal fondo dell'arch. St. Bo. ... giungono nell'abitazione dell'attore immissioni eccedenti la normale tollerabilità e i limiti stabiliti dalla legge”, tali da impedire “il normale godimento dell'abitazione di residenza dell'arch. Vi. e il suo esercizio dell'attività anche professionale di musicista”, con richiesta di condanna del convenuto “a porre in essere opere di coibentazione idonee a non far percepire i rumori degli spari nell'abitazione dell'arch. Vi.” e di condanna al risarcimento del “danno biologico, temporaneo e permanente subito dall'attore e del danno da perdita di valore d'uso dell'abitazione condannando controparte al risarcimento. Interessi e rivalutazioni dal fatto”. L'attore formulava altresì richiesta di provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
2. St. Bo., nel costituirsi in causa, ha dedotto di aver concesso in locazione il terreno di cui è causa alla associazione A SCe ha chiesto - e ottenuto - di chiamare in giudizio il conduttore, per esserne manlevato di quanto eventualmente condannato a pagare all'attore, concludendo per il rigetto della domanda dell'attore.
3. Si è costituita in causa l'associazione A SCin persona del suo presidente, Lu. Mu., deducendo che l'apertura del poligono A SCrisaliva al 2011 e che erano state poste, perlomeno dal 2012, tutte le misure atte a evitare l'inquinamento acustico, tanto che erano state realizzate le opere di coibentazione necessarie per eliminare le immissioni, concludendo per il rigetto delle domande e richieste di parte attrice.
4. L'adito tribunale, espletate - anche in esito a procedimenti cautelari nelle more promossi - quattro consulenze tecniche d'ufficio, una, medico-legale, diretta all'accertamento dei danni fisici lamentati dall'attore, due, di natura tecnico-acustica, dirette alla verifica delle immissioni sonore lamentate e alla individuazione delle opere idonee al contenimento dei rumori, una quarta, di natura estimativa, diretta alla stima del valore locativo dell'immobile dell'attore e della diminuzione derivatagli dalle immissioni provenienti dal poligono, ha definito la controversia con la sentenza n. 1522/21 qui appellata.
Con tale sentenza il tribunale di Padova ha accertato che dal fondo utilizzato da A SCcome poligono di tiro provenivano immissioni eccedenti la normale tollerabilità e i limiti stabiliti dalla legge e ha condannato Bo. St. e A SC , in via solidale tra loro, a porre in essere le opere di coibentazione idonee a non far percepire il rumore degli spari nell'abitazione di Vi. Da. come indicate nelle espletate cc.tt.u. nonché al risarcimento del danno biologico, temporaneo e permanente subito dall'attore e liquidato in €. 13.125,25, oltre agli interessi legali sugli importi rivalutati dalla data della domanda al saldo effettivo, oltre alla rifusione delle spese processuali e di cc.tt.u.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello Da. Vi., affidato a tre motivi, chiedendo un aumento della penale fissata nelle “ordinanze interinali” per il ritardo nell'adempimento della costruzione delle opere di insonorizzazione sino ad € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo e la liquidazione dell'ulteriore danno non patrimoniale non riconosciuto dal tribunale e di quello patrimoniale pure negletto dal primo giudice. L'appellante ha convenuto avanti la corte d'appello il Bo., A SC 22 Shooting Club, nonché Lu. Mu., resosi acquirente nelle more del giudizio di primo grado del fondo dal Bo..
5.1. Si è costituito in causa St. Bo., contrastando l'appello principale e svolgendo appello incidentale sulla base di cinque motivi, diretto all'accertamento della sua carenza di legittimazione passiva e comunque al rigetto delle domande del Vi., con accertamento che l'A SC è tenuta a manlevarlo di quanto eventualmente fosse tenuto a pagare in favore dell'originario attore, con vittoria di spese.
5.2. Si sono costituiti in causa sia A SCche Lu. Mu., opponendosi all'accoglimento dell'appello principale e formulando appello incidentale per ottenere l'accoglimento delle domande formulate in primo grado e non accolte dal tribunale.
6. All'udienza del 04/10/2022 [la cui trattazione è stata disposta ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. H, d.l. 18/2020 (convertito nella legge 27/2020) e d.l. 28/2020, mediante deposito di note scritte], la causa, dimesse dalle parti le conclusioni scritte, come in epigrafe riportate, è stata riservata per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Da. Vi. e St. Bo. hanno depositato comparse conclusionali e anche memorie di replica.
In diritto.-
1. La materia del contendere in primo grado e la sentenza appellata.
La causa ha ad oggetto le immissioni sonore nel fondo di proprietà di Da. Vi. (via Lovolo n. 53 del Comune di Rovolon - Padova) dal fondo sito in Albettone (VI), via (omissis), già di proprietà di St. Bo. e venduto - nel corso del giudizio di primo grado - a Lu. Mu. (all'epoca presidente dell'associazione sportiva A SC 22 Shotting Club), e concesso dal Bo. in locazione ad A SC 22 Shooting, esercente in quel sito l'attività di poligono di tiro.
Con le domande formulate in causa il Vi. ha chiesto la cessazione delle immissioni con apprestamento di opere idonee a ridurne l'impatto sonoro e il risarcimento dei danni, che ha lamentato di aver patito alla salute e al valore dell'immobile in conseguenza delle dedotte immissioni.
Con la sentenza qui impugnata il tribunale ha condannato, in via fra loro solidale, A SC 22 Shooting e St. Bo.:
a) alla realizzazione di opere dirette alla riduzione delle immissioni sonore come indicate nella espletata c.t.u.;
b) al risarcimento del danno “biologico, temporaneo e permanente subito dall'attore” e liquidato in “€ 13.125,25, oltre agli interessi legali sugli importi rivalutati dalla data della domanda al saldo”.
2. Appello principale
L'appello del Vi. è affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo si lamenta la omessa chiamata in causa di Lu. Mu., ossia dell'attuale proprietario dell'immobile dal dante causa Bo. (e che, come detto, il Vi. ha provveduto ad evocare in questo grado).
2.2. Con il secondo motivo si denuncia una “inadeguata” determinazione dell'“importo sanzionatorio di € 10,00 al giorno per ogni giorno di ritardo” nella esecuzione delle opere dirette alla riduzione delle immissioni sonore, auspicandosene l'aumento sino alla somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo.
2.3. Il terzo motivo si dirige avverso la liquidazione del danno, deplorando che non sia stato riconosciuto il pregiudizio non patrimoniale da “perdita della quiete” e quello patrimoniale per la perdita di valore di godimento dell'immobile.
3. L'appello incidentale di St. Bo..
Con esso vengono formulati cinque motivi.
3.1. Il primo è diretto avverso la condanna del Bo. - in via solidale con A SC 22 Shooting - sia alla posa in opera delle misure di contenimento delle immissioni sia al risarcimento del danno, sostenendosi che la perdita da parte sua della proprietà del fondo gli renderebbe impossibile dar corso alle opere di insonorizzazione con conseguente sua carenza di legittimazione passiva.
3.2. Il secondo motivo dell'appello incidentale del Bo. censura la condanna risarcitoria a suo carico disposta dal tribunale, evidenziando che soltanto il conduttore (ossia l'associazione esercente il poligono di tiro) era passivamente legittimato di fronte alla domanda risarcitoria del Vi..
In ogni caso il Bo. sostiene che non sussisterebbero nel caso in esame gli estremi per ravvisare la sua responsabilità ex art. 2043 c.c. quale proprietario concedente in locazione l'immobile, in quanto non sarebbe, a suo dire, “sufficiente la consapevolezza, in capo al proprietario, della rumorosità dell'attività del conduttore a far insorgere l'obbligo di attivarsi per eliminare le immissione rumorose, essendo necessario un contributo attivo, totalmente assente nel caso in esame”, in quanto “- al momento dell'apertura il poligono aveva già effettuato tutte le opere di coibentazione; - nel contratto di locazione intercorso tra Bo. e A SC Shooting era previsto esplicitamente all'art. 5 che spettava alla conduttrice società A SC Shooting Club provvedere, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria delle strutture e degli apparati installati e della parte locata, nonché alla fornitura di tutti i servizi necessari per svolgere la propria attività; - il comune aveva dato tutte le autorizzazioni del caso”.
3.3. Il terzo motivo formulato dal Bo. lamenta la omessa pronuncia e comunque la omessa motivazione in ordine alla richiesta di manleva formulata nei confronti di A SC Shooting.
3.4. Il quarto motivo sottopone a censura la sentenza del tribunale nella parte in cui ha ritenuto sussistente nel caso di specie il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in capo al Vi..
3.5. Il quinto motivo ha ad oggetto la condanna in solido alle spese legali e di consulenza tecnica.
4. L'appello incidentale formulato da A SC 22 Shooting Club.
A SC Shooting si è costituita in giudizio - con unitaria difesa - con Lu. Mu. (già legale rappresentante di tale associazione) e l'impugnazione proposta è diretta avverso le valutazioni contenute nelle consulenze tecniche (acustica e medico-legale) espletate e poi condivise dal tribunale.
4.1. Dopo aver ripercorso lo svolgimento del processo di primo grado, con i vari sub procedimenti pure intercorsi fra le parti, evidenziata quella che viene definita la “esorbitante attività giudiziaria posta in essere dal sig. Vi.” e passati in critica disamina i motivi formulati dall'appellante, A SC Shooting sostiene, innanzi tutto, che il carattere abusivo dell'immobile del Vi. varrebbe a precludere per ciò solo la possibilità di effettuare le opere di insonorizzazione (“posto che sia palese il dato secondo cui l'immobile dell'appellante non sia abitabile, ne consegue che tutte le doglianze di quest'ultimo in ordine all'inquinamento acustico non siano in alcun modo fondate! Non si comprende, dunque, su che basi l'impugnate sentenza abbia condannato gli odierni appellanti a procedere con lavori di insonorizzazione laddove questi ultimi apparivano (ed appaiono anche ora) come assolutamente non necessari, in considerazione del fatto che l'immobile del Sig. Vi. è stato costruito in spregio alle regole edilizie”).
4.2. Si soggiunge che una relazione tecnica fatta redigere da esperti del settore ha evidenziato criticità nelle operazioni di accertamento delle immissioni e di loro valutazione da parte del c.t.u. del tribunale. In particolare si critica l'adozione dei criteri elaborati dall'Autorità di Protezione Ambientale (Environment Protection Authority - EPA) dello Stato federato di Victoria (Australia). Istituito nel 1971 e modificato nel luglio del 2021.
4.3. Secondo l'associazione A SC Shooting 22, inoltre, anche la relazione medico-legale presenterebbe manchevolezze ed errori, risultando essenzialmente basata “sulla disamina della relazione del 04.08.2014 redatta dal dr. Gi. Ma., neuropsicologo e psicoterapeuta e della visita specialistica del 15.09.2014 effettuata dal dott. G. Ma. e dal prof. M. Lo. dell'U.O. Medicina del Lavoro di Padova”, senza alcun precedente riscontro.
5. Eccezioni di inammissibilità
Vanno disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello principale formulate dalla difesa di A SC Shooting.
5.1. Quella basata sul richiamo dell'art. 348 bis c.p.c. deve ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello, sancendo l'art. 348 ter c.p.c. che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata “prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. (cfr. Cass. 14696/2016).
5.2. L'eccezione basata sulla violazione delle previsioni di cui all'art. 342 c.p.c. è, del pari, infondata, in quanto - anche tenuto conto dell'insegnamento di Cass. ss.uu. 27199/2017 - l'atto di citazione presenta in maniera chiara le parti della sentenza che intende sottoporre a censura, così come le ragioni che - ad avviso dell'appellante - evidenziano la fallacia della motivazione spesa dal tribunale sul punto, come si è avuto modo di osservare nella esposizione dei motivi di appello di cui innanzi.
6. Disamina delle questioni sollevate con gli appelli.
È opportuno procedere nella trattazione dei motivi di appello secondo l'ordine logico-giuridico delle questioni con gli stessi sollevate e, a tal fine, ne va stilato un loro gradato elenco. In tale chiarita prospettiva si procederà alla successiva disamina delle seguenti questioni:
6.1. accertamento della intollerabilità delle immissioni sonore,
6.2. statuizioni inerenti alla realizzazione delle opere di insonorizzazione,
6.3. danni di natura patrimoniale,
6.4. danni di natura non patrimoniale;
6.5. giudizio di imputazione soggettiva della responsabilità.
6.1. L'accertamento della intollerabilità delle immissioni sonore provenienti dal fondo nel quale è installato il poligono di tiro gestito da A SC Shooting è stato compiuto dal tribunale sulla scorta delle indagini tecniche officiosamente espletate in prime cure.
Avverso tali consulenze tecniche sono rivolte le doglianze formulate da A SC Shooting, sostenendosi l'erroneità del parametro di riferimento assunto dai consulenti dell'ufficio To. e Du., vale a dire delle linee guida diramate dall'Autorità di protezione ambientale (EPA) dello stato di Victoria (Australia) non valevoli per l'Italia e neppure rispondenti al quesito sottoposta dal giudice, che faceva riferimento alla “normativa quadro nazionale in materia di emissioni”. Inoltre, secondo A SC Shooting, recependo correttamente le direttive EPA, alla stregua delle rilevazioni effettuate dalla c.t.u. redatta dal dott. Du. si dovrebbe nondimeno escludere il superamento delle soglie di tollerabilità.
L'appellante incidentale soggiunge che, facendo applicazione del “limite individuato dalla normativa vigente applicabile (55db(A) ex DPCM 14/11/!997 art. 2 tab. 2) ed applicabile ai fabbricati limitrofi, insistenti in territorio di classe III” le emissioni rilevate [43,5 db (A)] si collocherebbero al di sotto di tale soglia.
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
La relazione stilata dal dott. To. ha cura, sin dal suo incipit, di chiarire i possibili criteri da adottare al fine di verificare il carattere intollerabile o meno delle immissioni sonore, indicando il criterio c.d. differenziale (d.p.c.m. 19/11/1997), il criterio c.d. comparativo o dei 3 dB sul rumore di fondo, correntemente adottato in sede giudiziaria, e il criterio c.d EPA Victoria, Australia. L'esperto dell'ufficio ha poi proceduto alle prove di rilevazione con adozione di tutti e tre i criteri indicati.
Nelle sue conclusioni il dott. To. ha avuto modo di esporre gli esiti delle misurazioni effettuate e le valutazioni in ordine all'appropriatezza dei criteri adottati: “Il criterio differenziale è stato preso in considerazione poiché rappresenta il principale strumento di valutazione messo a disposizione dalla normativa nazionale richiamata dall'articolo 6 ter della Legge 13/2009 e, coerentemente, dal quesito del GI, Ill.ma dott.ssa Fe. Fi.. Dalle analisi effettuate emerge che, anche considerando uno scenario particolarmente gravoso (30 colpi di fucile o di pistola al minuto), i livelli sonori equivalenti di rumore ambientale sono ben al di sotto della soglia di applicabilità del limite (dai 10 ai 15 dB in meno); secondo tale prospettiva, pertanto, l'attività della resistente è ampiamente compatibile dal punto di vista acustico.
In ragione, però, delle peculiari caratteristiche fisiche delle immissioni oggetto della presente indagine (sorgente sonora altamente impulsiva), il criterio differenziale, validamente utilizzato nella maggior parte dei casi che ordinariamente si possono incontrare, non si presta a costituire un idoneo metodo di valutazione”.
Con riferimento al criterio comparativo (o dei 3 dB sul rumore di fondo) l'esperto ha riferito che “l'analisi condotta secondo tale metodo di valutazione denuncia una spropositata incompatibilità acustica dell'attività della resistente (dai 12 ai 17 dB di sforamento del limite)”, ma ha osservato che si tratta di criterio che “dimostra anche nella presente fattispecie di non costituire un idoneo metodo di valutazione”.
Attesa la specifica caratteristica dell'immissione rumorosa da colpi da sparo (vale a dire “sorgenti sonore altamente impulsive”: v. relazione, pag. 5) il c.t.u. ha ritenuto “necessario individuare ed utilizzare un metodo di valutazione che renda ragione delle speciali caratteristiche fisiche del fenomeno sonoro rappresentato dagli spari”, proponendo “il criterio EPA Victoria (Autorità per la Protezione dell'Ambiente australiana), che ha portato a riscontrare un superamento oggettivo del limite di 3 dB, in buon accordo con la sensazione/valutazione soggettiva esperita nel corso delle indagini; il suddetto esito deve essere considerato cautelativamente, data l'influenza delle condizioni meteorologiche (in particolare, velocità e direzione del vento) sui risultati di misurazioni condotte a distanze di diverse centinaia di metri dalla sorgente”.
Dalla relazione stesa dal consulente dell'ufficio emergono in maniera chiara non solo le - invero condivisibili - motivazioni tecniche che sottostanno alla adozione del criterio EPA, sostanzialmente incentrate sulla peculiarità della sorgente del rumore (spari da armi da fuoco), tale da consigliare un approccio specifico nel rilevare la intollerabilità delle immissioni stesse.
Le doglianze veicolate con l'appello di A SC Shooting non sono in grado di apprestare motivate e convincenti critiche alle risultanze e agli opinamenti contenuti nella relazione tecnica ove è stato ampiamente dato ragione del ricorso al criterio EPA, siccome specificamente ideato per la tipologia di rumori per cui è causa. Dalla relazione del c.t.u. emerge altresì che - in ogni caso - anche adottando il criterio c.d. comparativo, del pari l'entità delle immissioni provenienti dal poligono eccede (e notevolmente) il limite dei 3 dB.
La stessa formulazione delle doglianze sollevate con l'appello di A SC Shooting è già di per sé sola considerata, non di rado spiccatamente perplessa. Con essa infatti quale si affaccia “il dubbio di una possibile sovrastima dei dati usati in fase di analisi” o che l'esame “non sembra rispondere alle modalità previste da EPA” ovvero ancora che “non sembra riscontrarsi nel documento CTU alcun richiamo precisamente misurato ed espresso rispetto condizioni meteorologiche e ambientali presenti durante le operazioni di rilevazione”.
Quanto poi alla deduzione secondo cui “non è chiaramente indicato l'approccio metodologico usato”, si tratta di assunto che trova smentita nelle motivazioni tecniche che l'esperto dell'ufficio ha diffusamente svolto nella sua relazione per esplicitare la preferenza per il criterio EPA (v. § 2, § 4, § 7, nonché a pag. 16 ss, in risposta ai rilievi dei consulenti delle parti).
Va in proposito ricordato che, secondo le direttive emergenti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 25 gennaio 2006 n. 1418; Cass. 27 gennaio 2003, n. 1151; Cass. 18 aprile 2001, n. 5697; Cass. 3 agosto 2001, n. 10735; Cass. 29 ottobre 2015, n. 22105; Cass. 12 maggio 2015, n. 9660; Cass. 3 luglio 2014, n. 15223; Cass. 6 novembre 2013, n. 25019; Cass. 5 agosto 2011, n. 17051, cit.; Cass. 17 gennaio 2011, n. 939; Cass. 8 marzo 2010, n. 5564; Cass. 31 gennaio 2006, n, 2166; Cass. 29 aprile 2002, n. 6223; Cass. 13 settembre 2000, n. 12080; Cass. 6 giugno 2000, n. 7545; Cass. 18 gennaio 2017 n. 1069; Cass. 20 gennaio 2017 n. 1606), fermo restando che i limiti dettati dalle norme di settore (D.P.C.M. 1° marzo 1991, L. n. 447/1995, e, in attuazione di quest'ultima, i successivi D.P.C.M. 14 novembre 1997 e d.P.R. 18 novembre 1998) costituiscono, comunque, un parametro di riferimento ai fini della valutazione di tollerabilità delle immissioni, se il superamento delle soglie previste da tale normativa determina violazione dell'art. 844 c.c. e illiceità delle immissioni stesse, da ciò non si può desumere che il loro rispetto fondi una presunzione di liceità delle medesime. Per converso la disciplina di settore in materia di immissioni ha un ambito applicativo distinto dalla disciplina civilistica, nel senso che la prima, in quanto perseguente finalità di carattere pubblicistico, opera nei rapporti "verticali" tra p.a. e privati, non escludendo, pertanto, l'applicabilità dell'art. 844 c.c. e il conseguente giudizio in concreto del giudice nei rapporti tra soli privati.
Il c.t.u. ha chiaramente esposto che, sotto un profilo tecnico “nessuno dei due criteri invocati (comparativo e differenziale) si adatta a descrivere in qualche modo le caratteristiche fisiche (molto) peculiari della sorgente sonora in esame (spari da arma da fuoco)” e che “il criterio scelto (EPA Victoria) è stato appositamente concepito dall'Autorità per la Protezione dell'Ambiente australiana per rappresentare il potenziale disturbante in casi come quello che qui ci occupa”. Il che da un lato fornisce un positivo e condivisibile responso tecnico alla questione e, dall'altro, vale a escludere ogni necessità di ulteriori approfondimenti istruttori in proposito che si rivelerebbero del tutto superflui.
Ciò posto, a fronte dell'accertato superamento delle soglie di tollerabilità secondo parametri (EPA) specificatamente destinata alla tipologia di fonti sonore come quelle per cui è causa (superamento constatato anche dalla successiva relazione tecnica a cura del dott. Du.) e peraltro anche del criterio c.d. comparativo, si evidenzia la inconsistenza della doglianza in disamina che pretenderebbe di annettere decisiva ed esclusiva rilevanza al criterio di cui al d.p.c.m. 14/11/1997.
Il motivo è respinto.
6.2. Una volta verificata la sussistenza di immissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità, l'ulteriore questione da affrontare è quella relativa alle opere da realizzare per l'eliminazione o il contenimento di esse.
6.2.1. A tal fine occorre prendere in disamina la rilevanza della circostanza relativa alla natura abusiva dell'immobile del Vi., che - secondo gli appellanti incidentali - varrebbe sic et simpliciter a precludere la questione circa il compimento dei lavori di insonorizzazione.
Non pare alla corte che la natura abusiva dell'immobile possa comportare una sorta di sanatoria dell'illecito realizzato con l'immissione di rumori eccedenti la normale tollerabilità.
Va in tal senso evidenziato che non si tratta neppure di immobile costruito su di un'area per la quale era prevista all'epoca la totale inedificabilità, essendo in presenza unicamente di non legittime modifiche ad un corpo edilizio risalente al 1900 [v. relazione c.t.u. pagina 5: “Il sottoscritto CTU ha richiesto il Certificato di Destinazione Urbanistica dal quale risulta che il fabbricato, e il suo lotto di pertinenza, ricade all'interno di una “fascia di rispetto di elettrodotto”, normata dall'art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione, che prevede una totale inedificabilità e, quindi, nessuna possibilità di ampliamento o cambio di destinazione d'uso. A fronte delle verifiche svolte, allo stato attuale, risulta che il fabbricato è difforme rispetto alla planimetria catastale (unico documento ritenuto valido) e pertanto vi è la necessità di predisporre una pratica di sanatoria edilizia che rappresenti fedelmente lo stato di fatto messo in relazione con la planimetria catastale con relativa tavola comparativa. il fabbricato è difforme rispetto alla planimetria catastale (unico documento ritenuto valido) e pertanto vi è la necessità di predisporre una pratica di sanatoria edilizia che rappresenti fedelmente lo stato di fatto messo in relazione con la planimetria catastale con relativa tavola comparativa”].
Ne viene che - agli effetti che sotto l'evidenziato profilo rilevano - la circostanza che l'edificio, risalente ai primi del '900, abbia subito delle non consentite modifiche (peraltro, secondo quanto riferisce il c.t.u., sanabili) non vale a scriminare l'attività illecita posta in essere con l'immissione di rumori eccedenti la normale tollerabilità.
6.2.2. Ciò posto, l'accertato superamento del limite di normale tollerabilità (v. supra n. 6.1.) comporta la necessità di procedere alla installazione delle opportune opere per la riduzione delle immissioni eccessive rispetto al limite di cui all'art. 844 c.c.
Neppure si riscontrano negli appelli specifiche e motivate critiche alle soluzioni contenute nell'elaborato degli ausiliari del giudice di primo grado, alle quali ha fatto richiamo la sentenza appellata (“i rimedi possibili individuati dal CTU To. sono stati tradotti nel progetto esecutivo del CTU Du. non ancora spontaneamente attuato”: sentenza appellata, pag. 11).
Nella relazione del c.t.u. dott. Du. le soluzioni proposte (realizzazione di una completa chiusura dell'area di tiro corto, e di una parziale schermatura dell'area a tiro lungo) sono esposte in maniera chiara e puntuale.
Ne viene che le doglianze in proposito mosse con l'appello incidentale di A SC Shooting non possono trovare accoglimento e merita conferma la statuizione relativa alle opere da realizzare per la riduzione delle immissioni eccedenti la normale tollerabilità.
6.2.3. Risulta, in parte fondata, la doglianza veicolata con il secondo motivo dell'appello principale di Vi. con il quale si auspica un aumento della sanzione accessoria ex art. 614 bis c.p.c., fissata dal tribunale in € 10,00 per ogni giorno di ritardo.
Se non può trovare accoglimento la richiesta nei termini formulati dal Vi. (€ 1.000,00 per ogni giorno di ritardo), in quanto palesemente sproporzionata ed eccessiva, è peraltro da condividere l'esigenza che il comando giudiziale sia attuato e che la misura assolva effettivamente alla funzione di indiretta coercizione. Tenuto conto che viene in rilievo anche il danno alla salute del Vi. la corte ritiene congrua la determinazione di tale misura in € 50,00 per ogni giorno di ritardo, con conseguente riforma in parte qua della sentenza appellata.
6.3. La accertata natura abusiva dell'immobile in questione ha condotto il primo giudice ad escludere il risarcimento del danno richiesto “In termini di diminuzione del valore anche locatizio dell'abitazione dell'attore” trattandosi di immobile “non commerciabile”.
Il terzo motivo di appello formulato sul punto dal Vi. sostiene l'irrilevanza della circostanza che l'immobile sia utilizzato direttamente dal proprietario e non locato a fini del riconoscimento del danno («la circostanza che il Vi. usi, anziché locare, l'immobile non fa venir meno il danno perdurante da immissioni in termini di “valore di godimento”»: appello, pag. 30). Del pari l'appellante sostiene l'irrilevanza della circostanza della non commerciabilità dell'immobile (“È irrilevante che l'abitazione del signor Vi. non possa essere venduta: il signor Vi. non ha intenzione di venderla, ha intenzione di renderla un'abitazione vivibile difendendosi dagli inquinamenti sonori.”).
In proposito va osservato che nella prospettiva propria del danno patrimoniale connesso e conseguente alla diminuzione di valore dell'immobile per la presenza delle fonti sonore limitrofe, può apprezzarsi un minor valor del bene in funzione o della immissione di esso sul mercato (e, dunque, quale diminuzione del suo valore di scambio) ovvero quale possibile fonte di frutti civili (e, dunque, quale diminuzione del valore locativo da esso ritraibile).
Nel caso in questione, nessuno dei due profili di danno può riconoscersi in favore del Vi., il quale ha - a chiare lettere - escluso di voler alienare il suo immobile così come di concederlo in locazione.
Ed invero la natura abusiva dell'immobile - come verificata dal c.t.u., ribadita dalla sentenza di primo grado e da nessuno posta in seria discussione - impedisce di poterlo valorizzare in termini di valore di scambio, trattandosi di cosa non commerciabile, come già opinato dal tribunale (Cass. 20823/2015; Cass. 26260/2007; Cass. 9345/2004).
Quanto alla possibilità di concederlo in locazione (cfr. Cass. n. 27485 del 28/10/2019), si tratta di circostanza che il Vi. ha ripetutamente e a chiare lettere escluso, deducendo espressamente di utilizzare direttamente l'immobile. La pretesa in proposito avanzata dal Vi., sull'assunto che il danno per la “minor godibilità dell'immobile anche se abitato dal proprietario” andrebbe risarcito pare confondere il piano delle conseguenze patrimoniali con quello dei pregiudizi di indole non patrimoniale tanto che indica quale inizio di decorrenza del danno le conseguenze rilevate in sede di c.t.u. medico-legale (cfr. appello, pag. 8: «La decorrenza del danno si ricava dalla ctu medicolegale: “Un siffatto quadro ha comportato un primo periodo, della durata di sei mesi dall'inizio alla esposizione alle immissioni sonore stressanti (2011), come danno biologico del 25%. Risulta giustificato ritenere che dopo tale periodo il quadro si stabilizzò comportando il sussistere di un danno biologico nella misura del 5%.»).
In difetto della allegazione in ordine alla mancata possibilità di dare in locazione a terzi l'immobile in questione (cfr. anche Cass. s.u. Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022), avendo l'appellante anzi espressamente dedotto di non intendere concederlo in godimento, la relativa richiesta non può trovare accoglimento e va disattesa.
6.4. Con riguardo al danno non patrimoniale la circostanza della natura abusiva dell'immobile non riveste - ad avviso della corte - alcun decisivo rilievo.
6.4.1. L'incomprimibile diritto alla salute di ognuno, infatti, non può dipendere dalla natura (abusiva o non) dell'immobile nel quale la persona si trova a soggiornare e, dunque, va senza dubbio riconosciuto il diritto del Vi. ad essere risarcito del pregiudizio di ordine biologico e morale subito in ragione delle immissioni eccedenti la normale tollerabilità, anche richiamato quanto innanzi sopra osservato con riferimento alle caratteristiche dell'immobile del Vi. (v. supra n. 6.2.1.). Non sussiste, dunque, alcuna preclusione al riconoscimento del danno alla persona derivato dalle immissioni eccedenti la normale tollerabilità.
6.4.2. Quanto alla effettiva ricorrenza di un pregiudizio alla salute conseguito al Vi. in ragione delle immissioni rumorose per cui è causa, va richiamata la valutazione in proposito operata dal consulente dell'ufficio, che accerta sulla base di ben condivisibili criteri e all'esito di una accurata indagine tecnica la sussistenza in capo al Vi. di danni ...
Né sono fondate le critiche che l'appellante incidentale crede di poter muovere agli accertamenti in proposito svolti dall'ausiliare del giudice, incentrate sulla deduzione che il c.t.u. avrebbe basato la sua valutazione “solo sulle riferite doglianze dell'attore e in alcun modo basata su seri ed oggettivi riferimenti tabellari”.
La relazione tecnica redatta dalla dott. S. Za., medico-legale incaricata dell'indagine prende le mosse dalla disamina dei dati della documentazione sanitaria, vale a dire la relazione 4-8-2014 del dott. Gi. Ma., neuropsicologo e psicoterapeuta e la relazione del 15-9-2014 redatta, a seguito di visita, dal dott. G. Ma. e dal prof, M. Lo. dell'U.O. Medicina del Lavoro di Padova, per poi svolgere tre incontri con il Vi., alla presenza dei consulenti di parte.
L'esperto dell'ufficio è dunque passato alla verifica del nesso di causalità tra le lamentate immissioni sonore e il quadro patologico lamentato, adottando i ricevuti parametri della scienza medico-legale e, pervenendo, dopo aver tenuto presente i risultati ai quali era pervenuta l'indagine tecnica effettuata dal dott. To., al suo motivato responso nel senso che “in una siffatta situazione siamo autorizzati a rispondere affermativamente a questa prima parte del quesito, specificando che il sig. Vi. Da. presenta un danno biologico conseguente all'esposizione alle immissioni sonore prodotte dal convenuto.
In particolare, i dati della documentazione sanitaria, nonché quelli emersi dal colloquio con il periziato, ci autorizzano a dichiarare che il sig. Vi. presenta una reazione ansioso- depressiva giustificatamente ascrivibile alle immissioni sonore in parola”.
La considerazione dello svolgimento dell'incarico da parte del c.t.u. e della sua ponderata disamina del caso, anche a seguito di incontri diretti con il periziando, per verificare la sussistenza del nesso causale vale a destituire di fondamento la critica mossa con il motivo di appello in rassegna che, pertanto, va respinto.
6.4.3. Quanto alla richiesta del Vi. di riconoscimento di un ulteriore posta risarcitoria a titolo di danno non patrimoniale si tratta di domanda che non può trovare accoglimento sulla base dei rilievi di seguito espressi.
È certo riconosciuto che “pur quando non rimanga integrato un danno biologico, non risultando provato alcuno stato di malattia, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lesione che non costituisce un danno "in re ipsa", bensì un danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale” (così, fra le tante, Cass. 21649/2021).
Peraltro, nel caso di specie, mentre si è riconosciuta la sussistenza di un danno biologico, per come certificato dalla indagine tecnica espletata, non è invece dato riscontrare i presupposti per il riconoscimento dell'ulteriore pregiudizio richiesto con la doglianza in esame.
Le deduzioni e le argomentazioni svolte dal Vi. si incentrano sul “grave stress psicofisico che ha comportato fino ad oggi conseguenze biologicamente rilevanti da ritenersi verosimilmente permanenti” (appello, pag. 29 s. sub a.) non valgono invero ad evidenziare effettivi errori del primo giudice.
Con esse in buona sostanza si ribadisce quella situazione personale di “grave stress psicofisico” dell'appellante come verificata nella “relazione 4-8-2014 del dr. Gi. Ma.” (appello, pag. 29 sub a), ossia si deduce quella stessa situazione già presa in considerazione e opportunamente valutata in sede di liquidazione del danno non patrimoniale sulla scorta della espletata c.t.u. medico-legale (che, come ricordato al punto che precede, prese in disamina anche la relazione 4-8-2014 del dott. Ma.), senza che sia presente una adeguatamente circostanziata allegazione (e tanto meno dimostrazione, anche solo a mezzo di presunzioni) sulla sussistenza di ulteriori e diversi pregiudizi di indole non patrimoniale.
Ne viene che meritano conferma l'accertamento in ordine al danno alla salute patito dal Vi. in conseguenza delle immissioni rumorose provenienti dal poligono e la liquidazione operata dal tribunale, con reiezione delle doglianze contenute nel terzo motivo dell'appello del Vi., così come della analoga doglianza svolta nell'appello incidentale di A SC Shooting.
6.5. Una volta operata la ricognizione delle statuizioni meritevoli di conferma (accertamento dell'intollerabilità delle immissioni; condanna alla installazione delle opere antirumore; liquidazione del danno biologico; reiezione delle domande relative al danno patrimoniale e dell'ulteriore danno non patrimoniale) e quelle da riformare (entità della somma ex art. 614 bis c.p.c.) può procedersi alla disamina delle ulteriori questioni relative alla individuazione dei soggetti tenuti al risarcimento.
6.5.1. Opere di insonorizzazione.
Va in proposito ricordato che l'azione di natura reale, esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l'accertamento dell'illegittimità delle immissioni e per la realizzazione delle modifiche strutturali necessarie al fine di far cessare le stesse, deve essere proposta nei confronti del proprietario del fondo da cui tali immissioni provengono e può essere cumulata con la domanda verso altro convenuto, per responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale da quelle cagionato (Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2013, n. 4848). Quest'ultima domanda risarcitoria va proposta secondo i principi della responsabilità aquiliana e cioè nei confronti del soggetto individuato dal criterio di imputazione della responsabilità; quindi nei confronti dell'autore del fatto illecito (materiale o morale), allorché il criterio di imputazione è la colpa o il dolo (art. 2043) e nei confronti del custode della cosa (nella specie l'immobile) allorché il criterio di imputazione è il rapporto di custodia ex art. 2051 c.c.
La disciplina fissata dall'art. 111 c.p.c. per le successioni a titolo particolare nel corso del processo stabilisce il principio della continuazione del processo tra le parti originarie, prevedendo la facoltà per il successore a titolo particolare di intervenire nel processo.
Ciò premesso, va constatato che nella presente controversia l'azione di natura reale è stata correttamente esperita nei confronti di colui che, al momento dell'inizio di questa contesa era il proprietario (Bo.) del fondo dal quale si assumevano provenire le immissioni.
Nel corso del processo è avvenuta la vendita del fondo dal quale provengono le immissioni dallo Sboaggian a Lu. Mu..
Tale successiva alienazione in corso di causa dell'immobile ove viene svolta l'attività rumorosa non può essere apprezzata che alla stregua del criterio stabilito dall'art. 111 cit.
E, in tale chiarita prospettiva, va preso atto che, nel caso che ne occupa, l'acquirente del fondo (Lu. Mu.) è già presente in questo grado di giudizio, essendosi costituito in causa unitamente all'associazione A SC Shooting.
Ne viene che, dalla combinata considerazione della disciplina dell'art. 111 c.p.c. e della circostanza della presenza in questo processo dell'avente causa, attuale proprietario dell'immobile, la pronuncia relativa alla condanna alla installazione delle opere non può che ora intendersi riferita all'attuale proprietario del fondo, che pure è parte, come detto, di questo processo.
6.5.2. Escluso, per quanto innanzi motivato, il risarcimento dei danni patrimoniali, si tratta di apprezzare la legittimazione passiva relativamente alla domanda risarcitoria riconosciuta al Vi., vale a dire quella inerente al danno alla salute, nella misura già liquidata dal tribunale.
6.5.2.1. E, con riguardo ai profili risarcitori connessi e conseguenti alla domanda ex art. 2043c.c. la legittimazione passiva va ravvisata, secondo quanto innanzi pure ricordato (n. 6.5.1.), nell'autore del danno e nei soggetti che con costui abbiano concorso alla produzione del pregiudizio o possano essere comunque tenuti a risponderne.
Al risarcimento di tale pregiudizio deve dunque essere condannata, innanzi tutto, l'associazione sportiva esercente il poligono di tiro, autrice delle immissioni sonore causa del pregiudizio arrecato all'appellante principale.
6.5.2.2. Quanto al proprietario del fondo ove è sito il poligono o, più correttamente, il precedente proprietario, St. Bo., va osservato che la posizione di costui richiede la disamina, innanzi tutto, della sussistenza della sua responsabilità nella qualità di proprietario per i danni alla salute patiti dal Vi. e come sopra accertati originati dalla condotta posta in essere dal conduttore del fondo del Bo..
Sul punto il tribunale ha ravvisato la responsabilità del proprietario del fondo osservando che “nella vicenda oggi all'esame, deve confermarsi che il proprietario potesse prevedere, con l'ordinaria diligenza, che la società conduttrice avrebbe con ragionevole certezza provocato immissioni connaturate all'attività svolta e che, per le loro caratteristiche e intensità, potevano facilmente essere percepite come intollerabili”.
La legittimazione passiva, dunque, astrattamente va ravvisata, mentre si impone la verifica della sussistenza in concreto dalla responsabilità aquiliana ritenuta dal primo giudice.
Il criterio alla luce del quale condurre il giudizio di responsabilità nell'indicata veste di proprietario è individuato dalla scorte, già da molti anni, a partire dalla sentenza delle sezioni unite n. 2711 del 21/07/1969, con la quale è stato insegnato che nell'ipotesi in cui le immissioni moleste siano prodotte dal detentore d'un immobile, l'eventuale sussistenza della legittimazione passiva del proprietario di questo, non ne comporta l'automatica responsabilità per il risarcimento dei danni, essendo, all'uopo, necessaria la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa e del nesso oggettivo di causalità (e non di mera occasionalità) fra la concessione dell'immobile al terzo ed i danni subiti dal fondo contiguo.
In applicazione di questo principio, la s. corte ha quindi affermato che "in materia di immissioni intollerabili, allorché le stesse originino da un immobile condotto in locazione, la responsabilità ex art. 2043 c.c., per i danni da esse derivanti può essere affermata nei confronti del proprietario, locatore dell'immobile, solo se il medesimo abbia concorso alla realizzazione del fatto dannoso, e non già per avere omesso di rivolgere al conduttore una formale diffida ad adottare gli interventi necessari ad impedire pregiudizi. a carico di terzi" (Sez. 3, Sentenza n. 11125 del 28/05/2015);
Come osserva la motivazione di Cass. 4908/2018 (riportata quasi alla lettera a pagina 4 della comparsa conclusionale del Bo.): «la colpa civile rilevante ai fini dell'art. 2043 c.c. può consistere tanto nella violazione di precetti giuridici (legge, regolamenti, contratti), quanto nella violazione di regole di comune prudenza;
nel primo caso, l'accertamento della colpa esige la previa individuazione della regola giuridica che il presunto responsabile avrebbe dovuto rispettare, e che non rispettò;
nel secondo caso, l'accertamento della colpa aquiliana esige che si stabilisca previamente quale sarebbe dovuta essere la condotta prudente da seguire, in funzione delle circostanze e della qualità soggettiva dell'agente: ciò vuol dire che dall'uomo comune sarà esigibile la diligenza del bonus paterfamilias, e dall'imprenditore commerciale quella dell'homo eiusdem .eneris et condicionis, secondo la regola generale dettata per qualsiasi tipo di obbligazione, ivi comprese quelle da fatto illecito, dall'art. 1176 c.c., (sulla necessità che anche la colpa aquiliana sia valutata in base ai criteri di diligenza dettati dall'art. 1176 c.c., commi 1 e 2, si veda ex multis Sez. 3, Sentenza n. 2639 del 10/03/1998)».
Verificata l'insussistenza di norme positive o contrattuali, si tratta di accertare la “condotta diversa” che un astratto proprietario di immobili "diligente" avrebbe tenuto, vale a dire “o rifiutare la locazione, o recedere dal contratto, posto che sarebbe inesigibile dal locatore, obbligato a garantire il pacifico godimento della cosa locata, una manus iniectio sul conduttore volta ad impedirgli” la produzione delle immissioni rumorose.
Per potere affermare la sussistenza d'una colpa aquiliana del proprietario, dunque, occorre accertare in punto di fatto se, al momento della concessione in locazione dell'immobile ad A SC Shooting lo Bo. potesse o meno prevedere con l'ordinaria diligenza, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, che la associazione conduttrice avrebbe con ragionevole certezza arrecato danni a terzi, provocando immissioni intollerabili.
Il giudizio di responsabilità va pertanto condotto sulla base della indicata regola ("il proprietario d'un immobile concesso in locazione non risponde dei danni provocati dal conduttore in conseguenza di immissioni sonore intollerabili, a meno che non si accerti in concreto che, al momento della stipula del contratto di locazione, il proprietario avrebbe potuto prefigurarsi, impiegando la diligenza di cui all'art. 1176 c.c., che il conduttore avrebbe certamente recato danni a temi con la propria attività").
Si tratta dunque di accertare se, al momento in cui il Bo. concesse in locazione il proprio immobile alla A SC Shooting, potesse o non potesse prevedere con l'ordinaria diligenza, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, che la società conduttrice avrebbe con ragionevole certezza arrecato danni a terzi, provocando immissioni intollerabili.
Mette conto prendere le mosse dal tenore del contratto di locazione stipulato fra il Bo. e A SC Shooting il 2-1-2012, contratto nel quale è chiaramente indicata la destinazione a poligono di tiro (v. art. 5) alla quale la conduttrice avrebbe destinato l'immobile, così come la previsione dell'espresso scioglimento del contratto in caso di mancato conseguimento di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività designata (cfr. art. 3), che rappresentava dunque uno scopo indefettibile per l'associazione conduttrice.
Il Bo. sostiene che non fosse per lui prevedibile con l'ordinaria diligenza al momento della conclusione del contratto di locazione che A SC Shooting avrebbe posto in essere le immissioni acustiche intollerabili, in quanto: - il poligono “aveva già effettuato tutte le opere di coibentazione”; - nel contratto di locazione era previsto che spettava alla conduttrice di provvedere alla manutenzione delle strutture e degli apparati installati; - il Comune aveva dato tutte le autorizzazioni del caso.
Sennonché non solo non risultano idonei riscontri probatori alle allegazioni del Bo. in merito alla effettuazione delle opere di “coibentazione”, ma è certo che - quand'anche fossero state poste in essere tali opere - si tratterebbe di opere del tutto inidonee a contenere le immissioni sonore se, come sopra si è avuto modo di osservare, è stato acclarato il netto superamento del limite. E, dunque, è ravvisabile un profilo di colpa in capo al proprietario che ha concesso in locazione ad un soggetto dichiaratamente intenzionato a svolgere nel fondo assunto in locazione un'attività (poligono di tiro) che, implicando un uso di armi da fuoco, notoriamente produce in continuazione immissioni rumorose di particolare intensità, senza verificare l'adozione delle misure minime per contenere tali immissioni.
Per il periodo fino al quale il fondo non è passato in proprietà del Mu., dunque, va senza dubbio ravvisata la responsabilità ex ar. 2043 c.c. del Bo. e la sentenza sul punto merita pertanto conferma.
6.5.3. Con riferimento alla domanda di manleva formulata dal Bo. nei confronti di A SC Shooting in effetti il tribunale non ha provveduto su tale - pur proposta - richiesta e la doglianza in proposito svolta dall'appellante incidentale è fondata.
La domanda di manleva è, per quanto di ragione, fondata, essendo l'Associazione A SC Shooting la autrice materiale delle immissioni e il maggior colpevole del danno prodotto al Vi. e rivestendo il Bo. un ruolo meramente di agevolatore del fatto illecito per sua non idonea verifica dell'apprestamento da parte di quel conduttore delle opere necessarie a mitigare le immissioni rumorose.
Nella ripartizione interna la quota di responsabilità in capo all'Associazione sportiva va individuata nella misura di 2/3, dovendosi imputare la residua quota di 1/3 in capo al Bo..
Va pertanto accolta la domanda del Bo. di regresso nei confronti di A SC Shooting limitatamente alla quota di 2/3 e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va dunque accertato il diritto del Bo. a rivalersi nei confronti di A SC Shooting per la quota di 2/3 di quanto pagato al Vi. in ragione dei danni conseguenti alle immissioni sonore.
7. Conclusioni
In definitiva, in forza di quanto innanzi, con specifico riguardo ai motivi di appello proposti dalle parti va ritenuto quanto segue.
7.1. Appello Vi.
7.1.1. Va respinto il primo motivo di appello del Vi., da ritenersi superato alla stregua di quanto innanzi osservato sull'operatività nel caso in questione della previsione di cui all'art. 111 c.p.c.
7.1.2. Va accolto, per quanto di ragione, il secondo motivo con rimodulazione della misura ex art. 614 bis c.p.c. nella somma di € 50,00 per giorno di ritardo.
7.1.3. Va respinto il terzo motivo diretto ad un più ampio risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale.
7.2. Appello A SC Shooting 22
Va respinto l'appello proposto da A SC Shooting sia per quanto attiene alla realizzazione delle opere sia per quanto riguarda gli accertamenti compiuti dal tribunale, sulla scorta delle espletate consulenze tecniche d'ufficio, circa la non tollerabilità delle immissioni e il danno non patrimoniale.
7.3. Appello Bo.
7.3.1. Il primo motivo di appello del Bo. è privo di pregio, dovendosi unicamente precisare che la condanna alla costruzione delle opere, a seguito della cessione medio tempore della proprietà del fondo e in forza della previsione dell'art. 111 c.p.c., deve intendersi riguardare il Mu., peraltro presente in questo giudizio.
7.3.2. Il secondo motivo con il quale ci si duole della natura solidale della condanna deve respingersi, alla luce del giudizio di responsabilità operato con specifico riguardo alla posizione del proprietario del fondo dal quale provengono le immissioni rumorose che lo abbia concesso in locazione.
7.3.3. Il terzo motivo che denuncia l'omessa pronuncia sulla domanda di manleva è fondato e va accolto, con accertamento del diritto del Bo. a rivalersi sull'A SC Shooting per la quota di 2/3 di quanto lo stesso abbia pagato al Vi..
7.3.4. Il quarto motivo, diretto a contestare la condanna del Bo. al risarcimento del danno non patrimoniale va respinto.
7.3.5. Il quinto motivo, relativo alla regolamentazione delle spese processuali e di c.t.u., va preso in esame alla luce della parziale riforma della sentenza appellata, che impone una rivisitazione del capo relativo alla ripartizione degli oneri di lite alla stregua dell'esito complessivo della controversia.
8. Regolamentazione delle spese processuali.
Sulla scorta dell'indicato principio, le spese processuali nei rapporti fra l'appellante principale Vi., da un lato, e A SC Shooting e Bo., dall'altro, considerato l'esito della controversia fra queste parti, vanno dichiarate compensate per la quota di 1/3, mentre i residui due terzi di esse vanno posti a solidale carico di A SC Shooting e Bo..
Nei rapporti fra A SC Shooting e Bo. va constatata la soccombenza della associazione per la quota di 2/3 e nella stessa misura va condannata alla rifusione delle spese, compensata la residua quota, come compensate quelle sostenute da Lu. Mu..
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi del d.m. 55/2014 previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità e in ragione delle attività effettivamente espletate in questo grado.
Le spese inerenti alle consulenze tecniche d'ufficio espletate, vanno poste a solidale carico del Bo. e di A SC Shooting 22.
PQM
per questi motivi
definitivamente decidendo sugli appelli principale e incidentali, rispettivamente proposti da Da. Vi., St. Bo. e A SC 22 Shooting Club, avverso la sentenza n. 1522/2021 del tribunale di Padova, in parziale riforma di tale sentenza, che per il resto conferma, così provvede:
1.) accerta che la condanna stabilita nella sentenza appellata a carico di St. Bo. di cui al capo b) del dispositivo deve intendersi - a seguito dell'acquisto del fondo da parte di Lu. Mu. - a carico di costui;
2.) stabilisce in € 50,00 (anziché in € 10,00) la somma dovuta ex art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere di cui al capo b) della sentenza impugnata;
3.) dichiara tenuta e condanna A SC 22 Shooting Club, in persona del suo presidente pro tempore, a tenere indenne St. Bo. di quanto dallo stesso pagato a Da. Vi. in forza della sentenza di primo grado limitatamente alla quota di 2/3;
4.) dichiara compensate fra le parti Vi. e Bo.- A SC 22 Shooting Club le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/3, condannando, fra loro in solido, St. Bo. e A SC Shooting 2000 in persona del presidente pro tempore, a rifondere a Da. Vi. i residui due terzi di tali spese, che liquida, per l'intero, quanto al primo grado, nella misura tassata dal tribunale nella sentenza appellata e, quanto al presente grado, in € 6.946,00 per compenso ed € 799,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e degli oneri fiscali e previdenziali come per legge dovuti;
5.) dichiara compensate per la quota di 1/3 le spese processuali fra St. Bo. e A SC 22 Shooting Club e condanna quest'ultima a rifondere al Bo. i residui due terzi di tali spese, che liquida, per l'intero, quanto al primo grado, in € 7.616,00 per compenso e quanto al presente grado in € 6.946,00 per compenso, oltre - per entrambi i gradi - al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso e degli oneri fiscali e previdenziali come per legge dovuti;
6.) dichiara compensate le spese inerenti alla posizione di Lu. Mu.;
7.) pone le spese inerenti a tutte le consulenze tecniche d'ufficio espletate, come liquidate con separati provvedimenti, a solidale carico - ciascuno per la metà - di A SC 22 Shooting Club e St. Bo.
Venezia, 17 gennaio 2023.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 FEB. 2023.