Testo dell' art. 127-ter c.p.c. (codice di procedura civile).
Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
1. L'udienza, anche se precedentemente fissata, puo' essere
sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e
conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai
difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del
giudice. Negli stessi casi, l'udienza e' sostituita dal deposito di
note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.
2. Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice
assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il
deposito delle note. Ciascuna parte costituita puo' opporsi entro
cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque
giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza
proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformita'. Se
ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice da'
atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo
possono essere abbreviati.
3. Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine
per il deposito delle note.
Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il
giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle
note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note
nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la
causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle
note di cui al presente articolo e' considerato data di udienza a
tutti gli effetti
Note e varie
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, commi
2, 3 e 4) che "Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le
disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter
del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo
V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, nonche' l'articolo 196-duodecies delle
medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano
ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di
appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196-quater e
196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le
pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30
giugno 2023.
3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque
pubbliche le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si
applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti
pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli
articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili
pendenti a tale data. Con uno o piu' decreti non aventi natura
regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalita'
dei relativi servizi di comunicazione, puo' individuare gli uffici
nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche
categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo.
4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari
diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al
comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con
i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalita' dei
relativi servizi".
Nessun commento:
Posta un commento