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art. 127-ter c.p.c.

Testo dell' art. 127-ter c.p.c. (codice di procedura civile). 

Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza

1. L'udienza,  anche  se  precedentemente   fissata,   puo'   essere

sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e

conclusioni, se non richiede la  presenza  di  soggetti  diversi  dai

difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari  del

giudice. Negli stessi casi, l'udienza e' sostituita dal  deposito  di

note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. 

 

2. Con il provvedimento  con  cui  sostituisce  l'udienza  il  giudice

assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per  il

deposito delle note. Ciascuna parte  costituita  puo'  opporsi  entro

cinque giorni dalla comunicazione; il  giudice  provvede  nei  cinque

giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso  di  istanza

proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformita'. Se

ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice  da'

atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e  secondo  periodo

possono essere abbreviati. 

 

3. Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del  termine

per il deposito delle note. 

 Se nessuna delle parti deposita le note nel  termine  assegnato  il

giudice assegna un nuovo termine perentorio  per  il  deposito  delle

note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note

nel nuovo termine o compare all'udienza, il  giudice  ordina  che  la

causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. 

 

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il  deposito  delle

note di cui al presente articolo e' considerato  data  di  udienza  a

tutti gli effetti




Note e varie 

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, commi

2, 3 e  4)  che  "Salvo  quanto  previsto  dal  secondo  periodo,  le

disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter

del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo

V-ter delle disposizioni per l'attuazione  del  codice  di  procedura

civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al  regio  decreto  18

dicembre  1941,  n.  1368,  nonche'  l'articolo  196-duodecies  delle

medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile

e disposizioni transitorie, introdotte  dal  presente  decreto  hanno

effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data  si  applicano

ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla  corte  di

appello e  alla  Corte  di  cassazione.  Gli  articoli  196-quater  e

196-sexies  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del   codice   di

procedura civile si applicano ai dipendenti di cui  si  avvalgono  le

pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal  30

giugno 2023. 

  3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle  acque

pubbliche le disposizioni di  cui  al  comma  2,  primo  periodo,  si

applicano a decorrere dal  30  giugno  2023,  anche  ai  procedimenti

pendenti a tale  data,  fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  agli

articoli 127, terzo comma, 127-bis e  127-ter  che  hanno  effetto  a

decorrere dal  1°  gennaio  2023  anche  per  i  procedimenti  civili

pendenti a tale data. Con  uno  o  piu'  decreti  non  aventi  natura

regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalita'

dei relativi servizi di comunicazione, puo'  individuare  gli  uffici

nei  quali  viene  anticipato,  anche  limitatamente   a   specifiche

categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo. 

  4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli  uffici  giudiziari

diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le  disposizioni  di  cui  al

comma 2, primo periodo, si applicano  a  decorrere  dal  quindicesimo

giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con

i quali il Ministro della  giustizia  accerta  la  funzionalita'  dei

relativi servizi". 


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