Tribunale Taranto sez. I, 29/03/2022, n.704
Spetta all'opponente provare la data esatta in cui ha ricevuto la consegna dell'estratto di ruolo ai fini dell'opposizione ex art. 617 c.p.c
I vizi riguardanti le irregolarità nella consegna del ruolo al concessionario della riscossione o, in generale, i vizi formali degli atti successivi, tra cui quelli di omessa notifica della cartella esattoriale e di carenza di motivazione della stessa integrano opposizione agli atti esecutivi, da proporre nel termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza dell'atto viziato, il cui onere probatorio è a carico dell'opponente.
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Consiglio di Stato ad. plen., 14/03/2022, n.4
Se il contribuente richiede la copia di una cartella di pagamento non concretamente disponibile, il concessionario dovrà rilasciare un’attestazione in cui ne motivi le ragioni
Qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento, e questa non sia concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell'obbligo di ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare una attestazione che dia atto dell'inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni.
Tribunale Napoli sez. XIV, 07/03/2022, n.2271
Perfezionamento della notifica della cartella esattoriale
La prova del perfezionamento della notifica della cartella esattoriale e della relativa data è assolta dall'agente della riscossione con la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento, non essendo necessaria la produzione della copia della cartella di pagamento, che deve ritenersi consegnata al destinatario una volta pervenuta al suo indirizzo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se lo stesso provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Tribunale Venezia sez. lav., 01/03/2022, n.140
E' valida la notifica della cartella esattoriale proveniente da indirizzo non iscritto in INI -PEC
La notifica della cartella esattoriale eseguita a mezzo pec è valida qualora l'invio provenga da indirizzo PEC non inserito nei 'pubblici registri', posto che ai fini della regolarità della notifica rileva l'iscrizione nel registro INI -PEC solo del destinatario, in virtù di quanto previsto dall'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 e 60 del d.p.r. n. 600 del 1973.
Corte appello Torino sez. lav., 09/03/2022, n.41
Prescrizione in materia di cartelle esattoriali
In tema di prescrizione di cartelle esattoriali, il termine di prescrizione, già decennale ai sensi dell'art. 19 comma 1 della L. 576/80, è stato successivamente ridotto a quinquennale dall'art. 3 della L. 335/1995, ma è stato poi nuovamente riportato a decennale dall'art. 66 della L. 247/2012; e il termine decennale si applica alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente alla data di entrata in vigore della L. 247/2012, ossia al 2.2.2013.
Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. VI, 26/10/2021, n.4815
Perfezionamento della notifica della cartella esattoriale
In tema di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ai fini della prova del procedimento notificatorio, non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece soddisfacente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notificazione.
Tribunale Frosinone sez. lav., 03/06/2021, n.539
Il termine per proporre opposizione a cartella di pagamento è perentorio
Anche se l'opposizione alla cartella di pagamento non può essere assimilata all'opposizione a decreto ingiuntivo (dal momento che il decreto ingiuntivo è un provvedimento del Giudice che è di per sé idoneo - in mancanza di opposizione - a passare in giudicato), non c'è dubbio che l'iscrizione del credito a ruolo non sia neppure assimilabile al precetto (che, al contrario della cartella di pagamento, presuppone l'esistenza di un titolo esecutivo). Di conseguenza il giudizio di opposizione di cui all'art. 24 del D.Lgs. 46/99 è diretto a far valere sia i vizi formali della cartella, sia l'inesistenza del credito contributivo e che la scadenza del termine perentorio per l'opposizione ha quindi effetto preclusivo non soltanto con riferimento ai vizi formali, ma anche con riferimento alla possibilità di contestare nel merito la sussistenza del credito contributivo.
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