Tribunale Oristano sez. I, 24/03/2022, (ud. 24/03/2022, dep. 24/03/2022), n.167
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso depositato in data 30.04.2019, G.M. ha convenuto in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Oristano, la Prefettura di Oristano, in opposizione all'ordinanza n. 9212/2019 del 1.04.2019 di sospensione provvisoria della patente di guida per la durata di un anno e sei mesi ai sensi dell'art. 223 del Dlgs 30.04.1992 n. 285 per la violazione dell'art. 189, commi 1 e 7 C.d.s., accertata con verbale della Polizia Locale di Terralba il 31.08.2018 per aver il ricorrente omesso di prestare assistenza ad una persona rimasta ferita in incidente stradale da lui causato.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente aveva dedotto la nullità dell'ordinanza ingiunzione per decorso dei termini, in quanto la Prefettura aveva emesso e notificato il provvedimento nove mesi dopo l'illecito, facendo venir meno la sua funzione cautelare, nonché l'illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria, in quanto emesso solo in forza dei fatti riferiti dalla persona danneggiata.
2 - La Prefettura di Oristano si era costituita in giudizio, con comparsa del 27.06.2019, evidenziando come la tardiva adozione del provvedimento cautelare non aveva pregiudicato in alcun modo la funzione primaria a cui era rivolto, ossia la sicurezza stradale e degli utenti della strada, ritenendosi inoltre tale misura un atto dovuto.
3 - Il Giudice di Pace di Oristano, con sentenza n. 266/2019, depositata in data 3.12.2019, in accoglimento del ricorso, ha annullato l'ordinanza prefettizia, con condanna delle spese di lite, in considerazione del venire meno delle esigenze cautelari sottese alla sospensione essendo l'ordinanza stata adottata dopo un notevole lasso di tempo.
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4 - Avverso tale sentenza ha proposto appello, in data 15.05.2020, la Prefettura, deducendo la violazione ed errata interpretazione dell'art. 223 del C.d.S., nella parte in cui il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che il termine entro il quale era stata adottata la sospensione non fosse ragionevole, alla luce anche della necessità dell'amministrazione di acquisire tutti gli elementi dell'infrazione, e nella parte in cui ha condannato la prefettura alle spese del giudizio.
5 - L'opponente si è costituito nel giudizio di appello, con comparsa del 17.09.2020, eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione avendo l'appellante posto a fondamento della stessa fatti ed eccezioni diverse rispetto a quelle prospettate nel giudizio di primo grado, e nel merito, l'infondatezza delle censure per avere il provvedimento di sospensione di cui all'art. 223 CDS finalità cautelari diverse dal ritiro della patente posto in essere dagli organi accertatori, avente invece natura endoprocedimentale.
6. La causa, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, non è stata ulteriormente istruita, ed è stata trattenuta a decisione in data 4.10.2021, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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7 - L'unico motivo di appello è infondato.
Giova premettere che in tema di violazioni delle norme del codice della strada, la sospensione provvisoria della patente di guida disposta dal prefetto ex art. 223 del d.lgs. n. 285 del 1992, è una misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare, con immediatezza, l'incolumità e l'ordine pubblico e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere iter procedimentale (v., di recente, Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 21266 del 05/10/2020; Cass., 15 dicembre 2016, n. 25870).
L'art. 223 del Codice della Strada, rubricato "Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato" così dispone: "Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. 2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni".
Pertanto, la misura suddetta ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella finalità di tutela immediata dell'incolumità dei cittadini e dell'ordine pubblico, per impedire che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli.
La norma citata, dunque, non prevede un termine per l'emissione del provvedimento di sospensione ma la stessa, così come da giurisprudenza consolidata in materia, peraltro richiamata dalla stessa appellante, deve intervenire entro un tempo ragionevole dall'accertamento della violazione, e tutt'al più entro 90 giorni, non potendo altrimenti assolvere alla finalità cautelare che gli è propria (cfr. Cass. Civ., sez. II, n. 19955 del 26/09/2007; Cass. SS. UU., 13226/2007).
Il fatto che la amministrazione dovesse raccogliere elementi e dati inerenti all'infrazione non coglie nel segno, in considerazione del fatto che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di sospensione deve avere riguardo alla sussistenza, nel momento in cui il potere è stato esercitato, dei presupposti previsti dalla norma e non può trarre argomento dagli esiti "a posteriori" dell'opposizione al verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, né, alla stregua di questi ultimi, valutare retrospettivamente le finalità cautelari perseguite dall'autorità (cfr. da ultimo, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21266 del 05/10/2020).
Non è quindi ammissibile una sospensione della patente, come quella di specie, intervenuta ad una distanza di tempo non ragionevole (9 mesi) dal completamento dell'iter previsto dall'art. 223 CDS, in considerazione anche agli elementi già raccolti al momento dell'illecito e che erano già a disposizione dell'amministrazione.
Alla luce delle predette considerazioni la sentenza impugnata, che ha accolto l'opposizione, appare ineccepibile e deve essere confermata.
Conclusivamente, l'appello va rigettato.
8 - Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza onde per cui la sentenza di primo grado va confermata e le spese del secondo grado di giudizio sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della complessiva attività svolta.
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione,
1) Rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata del Giudice di pace di Oristano n. 266/2019, depositata in data 3.12.2019;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese anche del secondo grado di giudizio in favore G.M., che liquida complessivamente in euro 1889,00 per compensi, oltre iva e cpa e spese generali al 15%.
Oristano, 24 marzo 2022
Il Giudice
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