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Iscrizione alla Cassa Forense - art. 22 L.n. 576/1980

Art. 22 l. n. 576 del 1980

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati e procuratori che esercitano la libera professione con carattere di continuità, ai sensi dell'art. 2 della L. 22 luglio 1975, n. 319.

L'iscrizione alla Cassa avviene su domanda, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all'interessato. La domanda deve essere inviata alla Cassa entro l'anno solare successivo a quello nel quale l'interessato ha raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume di affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione. Nel caso di infrazione all'obbligo di presentazione della domanda entro il termine suddetto, la giunta esecutiva provvede all'iscrizione d'ufficio, e l'interessato è tenuto a pagare, oltre ai contributi arretrati con gli interessi e la sanzione di cui al quarto e al quinto comma dell'articolo 18, anche una penalità pari alla metà dei contributi arretrati; per contributi arretrati si intendono quelli il cui termine di pagamento sarebbe già scaduto se l'iscrizione fosse stata chiesta tempestivamente. Gli effetti dell'iscrizione decorrono dall'anno in cui è stato raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume d'affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati. Nel caso previsto dal sesto comma del presente articolo, e nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, l'iscrizione decorre dall'anno di presentazione della domanda.

Il comitato dei delegati provvede ogni cinque anni, e per la prima volta nel secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare, se necessario, i criteri per accertare l'esercizio della libera professione ai sensi dell'art. 2, primo comma, della L. 22 luglio 1975, n. 319.

Gli iscritti alla Cassa che diano o siano stati membri del Parlamento nazionale o europeo, dei consigli regionali, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con più di 50.000 abitanti sono esonerati, durante il periodo di carica dal requisito della continuità dell'esercizio professionale. Essi, per il medesimo periodo, possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'art. 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'art. 10, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'art. 11 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli artt. 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'art. 2, quarto comma.

Non è ammessa l'iscrizione alla Cassa per gli avvocati e i procuratori che, quali iscritti agli elenchi speciali, esercitano la professione nell'ambito di un rapporto di impiego.

L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per i praticanti abilitati al patrocinio. La facoltà di iscrizione per gli anni in cui il praticante era abilitato al patrocinio può essere esercitata anche con la domanda di iscrizione prevista al secondo comma. L'interessato deve provvedere, nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 18 ed entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, al pagamento in unica soluzione dei contributi dovuti per gli anni arretrati e dei relativi interessi precisati nella comunicazione di accoglimento della domanda; tali interessi sono calcolati ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 18, con decorrenza da quelle che sarebbero state le scadenze di pagamento dei contributi se l'iscrizione fosse avvenuta all'inizio del periodo di retrodatazione. Su richiesta dell'interessato la giunta esecutiva può concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualità, con l'aggiunta degli ulteriori interessi nella misura prevista dal citato quarto comma dell'articolo 18 e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 18.

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Giurisprudenza sull'iscrizione alla Cassa Forense
Cassazione, Sez. lavoro, massima sentenza n. 3463 del 26.04.1990
In tema di assicurazione obbligatoria di avvocati e procuratori, l'art. 22 della legge 20 settembre 1980 n. 576 prevede l'iscrizione alla Cassa nazionale soltanto a titolo pieno, cioè sia a fini assistenziali che previdenziali, e tale iscrizione riguarda tutti coloro che esercitano la professione, con carattere di continuità, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 luglio 1975 n. 319, mentre restano esclusi dalla detta iscrizione, pur avendo diritto all'assistenza, gli iscritti negli albi speciali, che svolgono la professione nell'ambito di un rapporto di impiego. Questa normativa che accentua il carattere solidaristico della previdenza forense ed è costituzionalmente legittima (sentenze della Corte Costituzionale n. 132 e n. 133 del 1984), ha portata innovativa, rispetto alla precedente disciplina, atteso che fino alla sua entrata in vigore, doveva ritenersi operante l'art. 2 della legge 8 gennaio 1952 n. 6, il quale contemplava un'iscrizione limitata al solo trattamento assistenziale per i professionisti iscritti all'albo, che fossero docenti universitari o di scuola media, ovvero per gli iscritti negli elenchi speciali e per coloro che si iscrivessero all'albo dopo aver maturato altro diritto a pensione. Pertanto, i suddetti docenti o titolari di altra pensione sono soggetti all'iscrizione piena alla Cassa, con i correlativi obblighi contributivi, a partire dall'entrata in vigore della citata legge del 1980, senza che possa in contrario invocarsi l'applicazione analogica di disposizioni dettate per diversi regimi previdenziali.

Cassazione, Sez. lavoro, massima sentenza n. 5622 del 15.03.2006
In relazione ai contributi dovuti alla Cassa di previdenza forense, scaduti prima dell'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, l'abbreviazione a cinque anni del termine prescrizionale (prevista dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995) opera dal primo gennaio 1996, giacché questi rientrano nell'art. 3 comma 9, lett. a) della medesima legge (contribuzione di pertinenza delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie), di talché gli atti interruttivi effettuati sia prima del 17 agosto 1995, sia dopo e fino al 31 dicembre 1995, valgono al fine di mantenere il precedente termine decennale di prescrizione.

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