Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
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Giurisprudenza sul contratto di mutuo
Cass., massima sentenza n. 25180 del 03.12.2007
Il cosiddetto contratto di finanziamento o mutuo di scopo si configura come una fattispecie negoziale consensuale, onerosa ed atipica che assolve, in modo analogo all'apertura di credito, una funzione creditizia; in esso, a differenza del contratto di mutuo regolato dal codice civile, la consegna di una determinata quantità di denaro costituisce l'oggetto di un'obbligazione del finanziatore, anziché elemento costitutivo del contratto, sicché, fino a quando il finanziatore non adempia alla propria obbligazione di consegna al soggetto finanziato delle somme di denaro oggetto del finanziamento, queste rimangono nella disponibilità patrimoniale e giuridica del finanziatore medesimo.
Cass., massima sentenza n. 8253 del 24.05.2003
In tema di contratto di mutuo finalizzato all'acquisto di un veicolo, è valida la clausola che, pur escludendo in modo palese il collegamento negoziale, faccia gravare sul mutuatario il rischio della mancata consegna del bene. In tal caso il contratto di mutuo rimane estraneo alle vicende che interessano quello di vendita ed il mutuatario, che non riceva il veicolo dal venditore, non può opporre al mutuante l'eccezione di inadempimento per rifiutare di pagare le rate del mutuo.
In tema di contratto di mutuo finalizzato all'acquisto di un veicolo, è valida la clausola che, pur escludendo in modo palese il collegamento negoziale, faccia gravare sul mutuatario il rischio della mancata consegna del bene. In tal caso il contratto di mutuo rimane estraneo alle vicende che interessano quello di vendita ed il mutuatario, che non riceva il veicolo dal venditore, non può opporre al mutuante l'eccezione di inadempimento per rifiutare di pagare le rate del mutuo.
Cass., massima sentenza n. 3642 del 24.02.2004
L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., primo comma, tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione; l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessane la ricezione - non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti anzi la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova.
L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., primo comma, tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione; l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessane la ricezione - non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti anzi la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova.
Cass., massima sentenza n. 3258 del 14.02.2007
In tema di contratto di mutuo, poichè il legittimo possesso di assegni bancari da parte del prenditore fa sorgere una presunzione semplice di esistenza di un rapporto fondamentale che legittima la dazione di danaro, è onere della parte che ne chieda la restituzione dimostrare i fatti costitutivi di un altro tipo di rapporto - il contratto di mutuo - e che, in forza di questo, il prenditore sia tenuto a restituire le somme ricevute.
In tema di contratto di mutuo, poichè il legittimo possesso di assegni bancari da parte del prenditore fa sorgere una presunzione semplice di esistenza di un rapporto fondamentale che legittima la dazione di danaro, è onere della parte che ne chieda la restituzione dimostrare i fatti costitutivi di un altro tipo di rapporto - il contratto di mutuo - e che, in forza di questo, il prenditore sia tenuto a restituire le somme ricevute.
Cass., massima sentenza n. 1861 del 21.02.1995
Il rimedio della risoluzione del contratto per inadempimento, previsto dall'art. 1453 c.c., è applicabile anche al mutuo oneroso che, per la sua causa di scambio, pur dando luogo ad obbligazioni solo per il mutuatario, rientra tra i contratti con prestazioni corrispettive, differenziandosi dal mutuo gratuito, nel quale non vi è scambio di prestazioni, dato che l'obbligazione del mutuatario non ha funzione di corrispettivo dell'attribuzione patrimoniale derivata dalla consegna della somma da parte del mutuante.
Il rimedio della risoluzione del contratto per inadempimento, previsto dall'art. 1453 c.c., è applicabile anche al mutuo oneroso che, per la sua causa di scambio, pur dando luogo ad obbligazioni solo per il mutuatario, rientra tra i contratti con prestazioni corrispettive, differenziandosi dal mutuo gratuito, nel quale non vi è scambio di prestazioni, dato che l'obbligazione del mutuatario non ha funzione di corrispettivo dell'attribuzione patrimoniale derivata dalla consegna della somma da parte del mutuante.
Cass. massima sentenza n. 350 del 09.01.2013
In tema di usura, gli interessi in misura ultralegale derivanti da un mutuo non possono qualificarsi come usurari per il solo fatto che il contratto sia stato stipulato per l'acquisto di un'abitazione, dovendosi escludere che detta finalità sia sufficiente ad integrare le condizioni di difficoltà economica o finanziaria richieste dalla nuova formulazione dell'art. 644, terzo comma, c.p.
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