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Ciclomotore in contromano - danni

Secondo la sentenza in commento, la domanda risarcitoria dell'attore in relazione ai danni subiti dal proprio ciclomotore non merita accoglimento se l'attore veniva urtato da una autovettura condotta da un terzo e l'autovettura, subito dopo l'urto, sia rimasta ferma nella propria corsia di marcia, senza impegnare la corsia ove viaggiava il ciclomotore condotto dall'attore. Tale circostanza, infatti, indurrebbe a ritenere infondata la domanda, risultando che al momento dell'urto fosse proprio quest'ultimo a viaggiare contromano impegnando la corsia percorsa dal convenuto.

Giudice di pace di Milano sentenza del 06.10.2011
OMISSIS
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il signor Ha.Ja. ha chiesto il risarcimento dei danni subiti dal proprio ciclomotore M. P. targato (...) nel sinistro stradale accaduto il (...) in via (...) a Milano, all'altezza del numero civico (...).

L'attore ha esposto che la conducente del ciclomotore procedeva regolamente nel proprio senso di marcia quando veniva urtata sulla fiancata sinistra dal veicolo Citroen targato (...) condotto dal signor To.De. ed assicurato con Di.Li. S.p.a., il quale avrebbe effettuato una manovra di svolta a sinistra per immettersi in via (...), senza concedere la precedenza ai veicoli che ivi transitavano.

Al riguardo vi è una concorde e chiara dichiarazione testimoniale resa dalle signore Mo. e Fr., sulla cui attendibilità non vi è motivo per dubitare, le quali hanno affermato che l'autovettura del signor De., subito dopo l'urto, si era fermata all'interno della proria corsia di marcia ed era rimasta tutta all'interno della propria corsia di marcia.

Pertanto si deve desumere che il ciclomotore attoreo al momento dell'urto viaggiava impegnando contromano la corsia percorsa dal signor De., al quale non pare ascrivibile alcun comportamento imprudente. Quanto alla testimonianza resa dalla signora Vi., la stessa non può essere considerata sufficientemente attendibile, considerato che la teste ha mostrato di non avere un chiaro ricordo della vicenda, come si desume dal fatto che la medesima teste ha riferito di aver appreso dai lettighieri che la conducente del ciclomotore attoreo sarebbe stata condotta all'Ospedale S., ove si sarebbe recata in visita alla stessa dopo pochi giorni.

Invero, risulta per tabulas dal rapporto del sinistro stradale che la conducente del ciclomotore attoreo era stata trasportata all'Ospedale San Carlo e non al Sacco.

Pertanto, pur in buona fede, è verosimile che la teste suddetta, considerato il lungo tempo trascorso dalla data del sinistro, non avesse conservato un chiaro ricordo dello stesso.

La domanda attorea non può pertanto essere accolta. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'attore e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di pace definitivamente pronunciando, così decide:

1) rigetta la domanda attorea;

2) condanna l'attore Ja.Ha. a rifondere alla convenuta Sa.As. S.p.A. gli importi di seguito liquidati per spese di giudizio: Euro 100,00 per spese imponibili, Euro 1.300,00 per diritti ed Euro 1.000,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettario 12,5% ex art. 14 T.F., Iva e Cpa;

3) condanna l'attore Ja.Ha. a rifondere al convenuto To.De. gli importi di seguito liquidati per spese di giudizio: Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.000,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettario 12,5% ex art. 14 T.F., Iva e Cpa.

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