Secondo l'ordinanza della Corte di Cassazione in commento (Ord. n. 21106 del 27.11.2012) è soggetto passivo IRAP colui il quale si avvale, nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, di una struttura organizzata in un complesso di fattori i quali per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo "know-how".
segue ordinanza
OMISSIS
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. L'Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana 28/29/1O del 25 febbraio 2010 che respingeva l'appello dell'Ufficio affermando la spettanza al sig. C.U. del rimborso IRAP relativamente all'anno 2003.
2. Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso.
3. Il ricorso deve essere rigettato.
Vale in proposito il richiamo, ex pluribus, alla sentenza n. 26144 del 30 ottobre 2008 che ha dichiarato la manifesta fondatezza del ricorso proposto da un noto attore contro la sentenza di merito che gli aveva negato il rimborso dell'IRAP, affermando:
"Costituisce principio consolidato, che consente l'accoglimento in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. del ricorso del contribuente, l'affermazione secondo cui l'IRAP coinvolge una capacità produttiva "impersonale ed aggiuntiva" rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto derivante da una struttura organizzativa "esterna", cioè di un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto etc).
E la sentenza ha soggiunto: "Non è dunque sufficiente il ricorso da parte di un attore ad un notaio ad avvocati, ad una truccatrice occasionale, ed a due autori di testi".
Nel caso di specie il giudice di merito ha accertato che il contribuente (cantante lirico) si avvale di una modesta struttura materiale con spese per immobili pari a Euro 7.325; quanto ai "compensi a terzi" (per circa 13.000 Euro) essi sono erogati all'agente teatrale che esercita una libera attività professionale autonoma compensata a provvigione.
Il Collegio ha condiviso la relazione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 1200 oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 11 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2012
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