Cassazione, sentenza n. 24498 del 17.11.2006
OMISSISSvolgimento del processo
1. - Con ricorso depositato il 17 ottobre 1998, R.A. M. chiese al Tribunale di Enna di pronunciare la sua separazione personale da M.G., con cui nel 1961 aveva contratto matrimonio, dal quale erano nati tre figli, all'epoca già maggiorenni, S. (il (OMISSIS)), G.L. (il (OMISSIS)) e D.A. (il (OMISSIS)). Il convenuto resistette chiedendo, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione alla moglie.
2. - L'adito Tribunale, con sentenza depositata il 24 aprile 2002, dichiarò la separazione dei coniugi, giudicando inammissibile la domanda di addebito formulata dal M., a carico del quale pose l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma di Euro 200,00 mensili, di cui Euro 130,00, per il mantenimento della stessa - cui venne assegnata anche la casa coniugale - ed Euro 70,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio D.A..
3. - Propose appello il M., rilevando che aveva errato il Tribunale nel non ammettere la produzione documentale tendente a dimostrarne il minor reddito, e chiedendo che venisse ridotto l'assegno di mantenimento in favore della moglie ed eliminato l'obbligo di contributo al mantenimento del figlio, essendo lo stesso maggiorenne ed autosufficiente.
4. - La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza depositata in data 7 luglio 2003, in parziale riforma della decisione di primo grado, eliminò il contributo al mantenimento del figlio posto a carico del M., rilevando che dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza era emerso che lo stesso possedeva, ed utilizzava, un motociclo di elevata cilindrata, e che, inoltre, pur risultando, in base alla certificazione dell'Ufficio del Lavoro, disoccupato, aveva svolto, con rapporto di collaborazione continuativa, attività retribuita per conto della Siciliana Gas. Da tali dati era desumibile, secondo la Corte, una capacità reddituale in capo al figlio dell'appellante che lo metteva in grado di provvedere autonomamente al suo mantenimento.
Il giudice di seconde cure confermò, per il resto, le statuizioni del Tribunale, compensando integralmente tra le parti le spese di entrambi i giudizi in base al duplice rilievo del parziale accoglimento della domanda relativa ai rapporti patrimoniali formulata con l'atto introduttivo del giudizio e del parziale accoglimento dell'appello.
5. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre la R., sulla base di due motivi.
Nel giudizio non si è costituito l'intimato.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 237 del 1998, degli artt. 147, 148, 155 e 2697 cod. civ., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Avrebbe errato la Corte territoriale a desumere dalla duplice circostanza che il figlio della coppia D.A. possedesse un motociclo di cilindrata elevata, e che avesse prestato attività retribuita per conto di una società, l'autosufficienza economica dello stesso, essendo stata la moto acquistata, in data 30 giugno 1998, già usata, dalla famiglia, e donata al giovane, e, pertanto, non costituendo il possesso della stessa indice rivelatore di capacità reddituale, e non avendo, per altro verso, l'appellante fornito la dimostrazione dell'uso, da parte del figlio, del motoveicolo, che potrebbe costituire un utile elemento di valutazione della sua disponibilità economica.
Quanto all'attività lavorativa svolta dal giovane, si era trattato di una collaborazione a tempo determinato avente ad oggetto il rilevamento dei consumi di gas, fondata su di un contratto con decorrenza 23 novembre 1999 e con scadenza 31 dicembre 2001. Le relative prestazioni, come emergeva dalle ricevute di pagamento, avevano avuto carattere saltuario, essendosi concentrate nei periodi di inizio e fine della stagione invernale, nei quali i consumi subiscono le maggiori oscillazioni, richiedendo il rilevamento. Avuto riguardo agli esposti elementi, non si sarebbe potuta definire stabile la capacità di guadagno di D.A.. Del resto, anche cumulando i redditi accertati dallo stesso percepiti negli anni 2000 e 2001, si sarebbe ottenuto un reddito complessivo inferiore alla soglia di povertà di cui al D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237, art. 6. 1.2. - Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Invero, non risulta dall'esame della sentenza impugnata alcuna violazione delle norme invocate dalla ricorrente, nè è ravvisabile alcun vizio di illogicità nell'ordito argomentativo della decisione.
La Corte di merito è pervenuta al convincimento della raggiunta autosufficienza economica del figlio della ricorrente e del proprio coniuge sulla base di un corretto uso degli elementi presuntivi a sua disposizione.
Ed infatti, essa ha tratto argomento in tal senso dal possesso da parte del giovane D.A. di un motoveicolo di potenza elevata, possesso cui deve ritenersi normalmente collegato l'impiego del mezzo - con i costi che esso, per dato di comune esperienza, comporta -, sicchè solo una specifica dimostrazione contraria, e non una mera asserzione della ricorrente, sarebbe stata idonea ad escludere la effettiva utilizzazione dello stesso.
1.3. - Quanto, poi, all'apprezzamento, ai fini della valutazione della raggiunta indipendenza economica del figlio dei contendenti, della sua situazione lavorativa, risulta correttamente ed adeguatamente motivata l'attribuzione ad essa di un rilievo decisivo, alla luce della considerazione che la percezione, da parte del figlio maggiorenne e convivente con il genitore affidatario, di un reddito corrispondente, secondo le condizioni normali e concrete di mercato, alla professionalità, quale che sia, dallo stesso acquisita - circostanza nella specie non smentita - costituisce elemento sufficiente a ritenerne l'autosufficienza, la quale comporta la cessazione dell'obbligo di mantenimento dello stesso da parte del coniuge non affidatario. Sicchè, una volta che sia provata la prestazione di attività lavorativa retribuita, resta rimessa alla valutazione del giudice del merito la eventuale esiguità del reddito percepito, al fine di escludere la cessazione dell'obbligo di contributo a carico del genitore non affidatario.
Nè può assumere alcun rilievo, nella specie, la dedotta circostanza della precarietà della occupazione lavorativa del giovane, avuto riguardo alla logicità dell'argomentare del giudice di seconde cure, il quale dalla comprovata prestazione di attività retribuita (oltre che dalla esaminata circostanza del possesso ed uso della moto), ha inferito una capacità reddituale dello stesso.
2.1. - Dal rigetto del primo motivo di ricorso resta assorbito l'esame del secondo, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.
La Corte d'appello aveva motivato la disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado e di appello alla stregua del rilievo del parziale accoglimento della domanda relativa ai rapporti patrimoniali formulata con l'atto introduttivo del giudizio e del parziale accoglimento dell'appello. Pertanto, l'accoglimento del primo motivo del ricorso avrebbe comportato, nella prospettazione della ricorrente, anche la riforma della sentenza sul punto relativo alla compensazione delle spese del giudizio.
Venuto meno il presupposto stesso della censura, per effetto del rigetto del primo motivo di ricorso, non residua più alcuno spazio per l'esame della stessa.
3. - Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non essendo stata dispiegata attività difensiva da parte dell'intimato, non v'è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2006
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