Con l'ordinanza che ammette la prova il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge.
La rinuncia fatta da una parte all'audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente.
Giurisprudenza sull'art. 245 c.p.c.
Cass., massima sentenza n. 8526 del 28.05.2003
Tenuto conto del principio di infrazionabilità delle prove, è inammissibile in appello la prova testimoniale preordinata a contrastare, completare o confortare le risultanze di quella dedotta e assunta in primo grado, e cioè a determinare, attraverso nuove modalità e circostanze una diversa valutazione dei fatti che sono stati oggetto dello stesso mezzo istruttorio nelle precedenti fasi del processo, mentre l'accertamento in ordine alla novità della prova è rimesso all'apprezzamento di fatto del giudice di merito, come tale non censurabile in sede di legittimità.
Cass., massima sentenza n. 1176 del 12.02.1985
La mancata assunzione di prove testimoniali precedentemente ammesse e poi ritenute superate da altre risultanze probatorie non comporta alcuna nullità della sentenza, atteso che la riduzione, ex art. 245 c.p.c., delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere discrezionale del giudice del merito (non censurabile in sede di legittimità) che può essere esercitato anche nel corso dell'espletamento della prova, come si evince dall'art. 209 c.p.c., e con provvedimento che può essere dato anche per implicito, mediante sospensione degli esami testimoniali e chiusura dell'istruttoria.
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