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Art. 235 c.p. - Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato

Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.
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Giurisprudenza sull'art. 235 c.p.
Cass., massima sentenza n. 11899 del 22.11.1991
Le disposizioni concernenti l'applicazione della pena su richiesta delle parti escludono, con l'art. 445, primo comma, c.p.p., che con la sentenza pronunciata ex art. 444, secondo comma, c.p.p. possa essere irrogata una pena accessoria od una misura di sicurezza, fatta eccezione per la confisca ex art. 240, secondo comma, c.p. Pertanto, poiché l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ha natura e qualifica di misura di sicurezza per espressa disposizione di legge (art. 215, secondo comma, n. 4, c.p. ed art. 81 della legge n. 685 del 1975), detta sanzione non può essere applicata con la succitata sentenza. Né può ritenersi che la norma di natura sostanziale di cui all'art. 86 del D.P.R. n. 309 del 1990 (che prevede l'espulsione dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 ed 82, secondo e terzo comma) sia speciale rispetto a quella di cui al predetto art. 445 c.p.p., atteso che quest'ultima ha invece natura di norma processuale, di tal che anche nei casi previsti dal ricordato art. 86 non può essere applicata la misura in questione qualora venga emessa sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p.



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