art. 235 c.c. - L'azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti:
1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;
2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;
3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.
La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.
L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre.
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Giurisprudenza sull'art. 235 c.c. e sul disconoscimento di paternità
Cass., massima sentenza n. 4175 del 22.02.2007
A seguito della sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2006, n. 266, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 235, secondo comma cod. civ. nella parte in cui subordinava l'esame delle prove ematologiche alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie, il giudice di merito deve procedere agli accertamenti genetici anche in mancanza di prova dell'adulterio, traendo argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. dall'eventuale rifiuto di una parte di sottoporsi al prelievo.
Cass., massima sentenza n. 15089 del 06.06.2008
In tema di disconoscimento della paternità, ove l'azione sia promossa per l'impotenza del marito, l'esperimento della prova ematico-genetica non è subordinato all'esito positivo della prova dell'impotenza, anche solo di generare, in tal senso deponendo sia una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 235, primo comma, n. 2, c.c., imposta dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale del n. 3 dello stesso articolo, nella parte in cui subordinava l'esame delle prove tecniche alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie (cfr. Corte Cost., sent. n. 266 del 2006), sia l'alto grado di affidabilità ormai raggiunto dalla prova ematico-genetica, e, per converso, la difficoltà della prova dell'impotenza.
Cass., massima sentenza n. 5687 del 12.11.1984
L'art. 235 c.c., al primo comma, subordina le prove cosiddette tecniche, sulle caratteristiche genetiche o sul gruppo sanguigno, alla dimostrata ricorrenza dell'adulterio della moglie, non osta a che il giudice del merito, ove ne ravvisi l'opportunità, possa ammettere ed espletare tali prove tecniche contemporaneamente con quelle inerenti all'adulterio, con la conseguenza che, provato l'adulterio, quel giudice può legittimamente ritenere raggiunta la prova per l'accoglimento della domanda di disconoscimento di paternità dal rifiuto ingiustificato della madre e del curatore del minore all'espletamento della prova ematologica, che, a causa del progresso scientifico verificatosi negli ultimi tempi, ha assunto il valore di piena prova dell'esistenza o non esistenza del rapporto di filiazione.
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