art. 233 cpc - Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte.
Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico.
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Modello richiesta ammissione di giuramento decisorio
Udienza del ...
Il sottoscritto Avv. ..., costituito nel procedimento di cui sopra nell'interesse del Sig. ..., ed in possesso di speciale procura a tal fine (rilasciata contestualmente all'atto di citazione notificato) chiede ammettersi, ai fini del procedimento di specie il seguente giuramento decisorio: ....
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Giurisprudenza sull'art. 233 c.p.c. e sul giuramento decisorio
Cass., massima sentenza n. 1014 del 23.01.2003
Qualora il giuramento decisorio sia stato dichiarato inammissibile in primo grado, pur essendo stato ritualmente deferito, esso può essere riproposto in appello, ma l'atto con il quale viene richiesta l'ammissione di tale mezzo istruttorio deve essere, a pena di inammissibilità, sottoscritto personalmente dalla parte o da un suo procuratore munito di mandato speciale, come previsto dall'art. 233 c.p.c., mentre non è necessaria una nuova trascrizione dei capitoli in cui si articola il giuramento ma è sufficiente, a tal fine, richiamare l'atto del giudizio di primo grado con il quale il giuramento stesso era stato deferito.
Cass., massima sentenza n. 12297 del 28.11.1995
Il giuramento decisorio, sia esso "de scientia" o "de veritate", deve essere sempre ammesso dal giudice del merito anche se i fatti dedotti siano stati già accertati o esclusi dalle risultanze di cause ed, in particolare, anche quando dalla confessione giudiziale o stragiudiziale del deferente o da altra prova di carattere privilegiato risulti provata una situazione di fatto contraria a quella che s'intende provare con il giuramento stesso.
Cass., massima sentenza n. 3844 del 07.06.1988
All'ammissibilità del giuramento decisorio - che anche nel rito del lavoro (art. 437, secondo comma, c.p.c.) può essere deferito "in qualsiasi momento" - non è di ostacolo né il fatto che esso abbia ad oggetto circostanze accertate o escluse dalle risultanze processuali già acquisite (salvi i limiti fissati dall'art. 2739 c.c.) né il fatto che esso abbia ad oggetto le stesse circostanze che la parte deferente intendeva dimostrare con un diverso mezzo di prova, documentale o testimoniale, dal quale la medesima parte sia decaduta, ferma, peraltro, la necessità che la domanda o l'eccezione, di cui il giuramento mira a provare la fondatezza, sia stata tempestivamente e ritualmente proposta.
Cass., massima sentenza n. 1014 del 23.01.2003
Qualora il giuramento decisorio sia stato dichiarato inammissibile in primo grado, pur essendo stato ritualmente deferito, esso può essere riproposto in appello, ma l'atto con il quale viene richiesta l'ammissione di tale mezzo istruttorio deve essere, a pena di inammissibilità, sottoscritto personalmente dalla parte o da un suo procuratore munito di mandato speciale, come previsto dall'art. 233 c.p.c., mentre non è necessaria una nuova trascrizione dei capitoli in cui si articola il giuramento ma è sufficiente, a tal fine, richiamare l'atto del giudizio di primo grado con il quale il giuramento stesso era stato deferito.
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