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Art. 231 c.p. - Trasgressione degli obblighi imposti



Fuori del caso preveduto dalla prima parte dell'articolo 177, quando la persona in stato di libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta.

Avuto riguardo alla particolare gravità della trasgressione o al ripetersi della medesima, ovvero qualora il trasgressore non presti la cauzione, il giudice può sostituire alla libertà vigilata l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero, se si tratta di un minore, il ricovero in un riformatorio giudiziario.
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Giurisprudenza sull'art. 231 c.p.
Cass., massima sentenza n. 96 del 20-02-1987
L'art. 231, cpv., c.p., che dispone l'assegnazione ad una colonia agricola (o ad una casa di lavoro) del libero vigilato, che abbia trasgredito agli obblighi impostigli, va applicato indipendentemente dalla circostanza che le trasgressioni sono avvenute prima o dopo la scadenza del termine minimo previsto per la libertà vigilata. invero l'art. 208 c.p. che prevede il riesame della pericolosità "decorso il periodo minimo di durata, stabilito della legge per ciascuna misura di sicurezza", non può essere di ostacolo ad una interpretazione dell'art. 231 c.p., nel senso di ritenere che, nel caso di trasgressione agli obblighi durante l'esecuzione della misura di sicurezza il giudice di sorveglianza possa immediatamente procedere, ove ritenga sussisterne le condizioni, alla sostituzione della libertà vigilata. a favore di una tale interpretazione sta la considerazione che tra la fase prevista dall'art. 208 c.p. e, quella di cui all'art. 231 c.p. vi è piena autonomia. infatti, la prima si riferisce alla situazione di normale decorrenza dell'applicazione della misura di sicurezza alla cui scadenza il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa, e, quindi, se l'applicazione della misura di sicurezza debba proseguire o essere revocata (art. 207 c.p.). Invece, la fase processuale di cui all'art. 231, non è collegata alla cessazione o alla permanenza della pericolosità sociale della persona sottoposta alla misura di sicurezza ma tende, in presenza di trasgressione degli obblighi imposti, ad accertare l'accentuarsi della pericolosità sociale, già precedentemente ritenuta, e ad aggravare eventualmente la misura di sicurezza della libertà vigilata, in corso, o aggiungendovi la cauzione di buona condotta o sostituendola con la colonia agricola o la casa di lavoro, secondo l'apprezzamento discrezionale del giudice.

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