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Art. 230 c.p. - Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata



La libertà vigilata è sempre ordinata:

1. se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;

2. quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale;

3. se il contravventore abituale o professionale, non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitualità o professionalità;

4. negli altri casi determinati dalla legge.

Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, il giudice, al termine dell'assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta.
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Giurisprudenza libertà vigilata
CAss., massima sentenza n. 1449 del 04.05.1993
L'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata non è ostativa a quella della misura di prevenzione della sorveglianza speciale accompagnata dal divieto di soggiorno. Invero l'applicazione della misura di prevenzione del divieto di soggiorno in aggiunta ai particolari controlli ed obblighi connessi alla sorveglianza speciale e comuni con la libertà vigilata risponde ad una specifica esigenza di prevenzione diretta ad evitare quelle situazioni di contiguità del proposto con l'ambiente delinquenziale locale che costituiscono un probabile incentivo o una agevolazione alla recidiva. Proponendo quindi la detta misura un "quid pluris" rispondente ad esigenze di prevenzione che non può essere eluso, essa deve prevalere, con la conseguenza che la libertà vigilata, eseguibile contemporaneamente alla sorveglianza speciale, rimane assorbita in quest'ultima.

Cass., massima sentenza n. 4040 del 22.12.1986
Le misure di sicurezza e le misure di prevenzione sono in via generale incompatibili, data la prevalenza delle prime sulle seconde: solo nel caso di concorso tra soggiorno obbligato e libertà vigilata le due misure sono compatibili, giacché il divieto di cumulo, stabilito dall'art. 10 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 non si riferisce all'obbligo di soggiorno, che è misura autonoma e distinta, come si evince dagli articoli 3, 5 e 6 della legge medesima. In tal caso la misura di prevenzione prevale su quella di sicurezza per l'assimilabilità del soggiorno obbligato alla misura di sicurezza detentiva, sicché la liberà vigilata va eseguita successivamente e cioè dopo la cessazione dell'altra.

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