art. 230 bis c.c. - Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.
Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.
Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.
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Giurisprudenza sull'impresa familiare
Cass., massima sentenza n. 1053/1991
Per "attività remunerata", il cui svolgimento non è consentito, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 9 novembre 1945 n. 788, al lavoratore in cassa integrazione guadagni fruente dell'integrazione salariale (e può giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro), deve intendersi non solo quella riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato ma anche quella autonoma riconducibile a rapporti di tipo associativo, compresa, pertanto, l'attività prestata nell'ambito di un'impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis c.c., la cui configurabilità - nella sussistenza degli ivi indicati requisiti del rapporto di coniugio, parentela o affinità e del carattere continuativo della prestazione lavorativa - prescinde dalla modestia o meno delle dimensioni dell'impresa gestita.
Cass., massima sentenza n. 8033 del 26.08.1997
Appartiene alla competenza per materia del pretore come giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., la domanda diretta a far valere i diritti patrimoniali riconosciuti ai famigliari dall'art. 230 bis c.c. per la collaborazione nell'impresa famigliare, caratterizzata dai requisiti della continuità, coordinazione, esplicazione prevalentemente personale, vertendosi nell'ipotesi di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. del rapporto di collaborazione con caratteri di parasubordinazione.
Cass., massima sentenza n. 4650 del 16.04.1992
In tema di impresa familiare (prevista dall'art. 230 bis c.c.), la predeterminazione, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 576 del 1975 (integrativo dell'art. 5 del D.P.R. n. 597 del 1973) e nella forma documentale prescritta, delle quote di partecipazione agli utili dell'impresa familiare, sia essa oggetto di una mera dichiarazione di verità (come è sufficiente ai fini fiscali) o di un negozio giuridico (non incompatibile con la configurabilità dell'impresa familiare), può risultare idonea, in difetto di prova contraria da parte del familiare imprenditore, ad assolvere l'onere - a carico del partecipante che agisca per ottenere la propria quota di utili - della dimostrazione sia della fattispecie costitutiva dell'impresa stessa che dell'entità della propria quota di partecipazione (in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato) agli utili dell'impresa, sul cui credito sono dovuti - con decorrenza dalla maturazione del diritto - interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, terzo comma, c.p.c.
Cass., massima sentenza n. 1211 del 04.03.1989
Nel caso di attività lavorativa svolta da uno dei familiari considerati dall'art. 230 bis c.c. e nella situazione prevista da tale norma, le circostanze che il prestatore non abbia partecipato né a decisioni sulla vita dell'impresa familiare né alla divisione degli utili relativi sono indicative della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato solo se conseguenti ad una espressa pattuizione delle parti volta ad inquadrare in tale rapporto la detta attività, potendo altrimenti le circostanze stesse considerarsi come mere violazioni della norma citata e restando esclusa, in mancanza di una simile pattuizione, anche la decisività, ai fini della configurazione del rapporto di lavoro subordinato, del fatto che l'attività lavorativa sia stata svolta nell'osservanza di ruoli ed orari prestabiliti, atteso che anche nell'impresa familiare è ravvisabile un titolare della medesima al quale spettano poteri di gestione ed organizzazione del lavoro implicanti una subordinazione dei familiari che lo coadiuvano.
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