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Accoglimento della domanda di reintegrazione e esercizio del transito

Secondo la sentenza in commento l'accoglimento della domanda di reintegrazione, non è subordinata alla presenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio del transito

Corte di appello di Roma, sentenza del 09.11.2012
OMISSIS
Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 703 c.p.c. depositato il 12.3.1999 la M. srl in persona del suo A.U. e legale rappresentante legale R.C. chiedeva al Pretore di Palestrina di essere reintegrata nel possesso di una strada privata utilizzata da oltre cinque anni -in mancanza di altro passaggio carrabile - per raggiungere da via F. S. il terreno di sua proprietà sito in agro di C. S. P. R., loc. C. e B. C., attraverso i confinanti terreni: passaggio impeditogli dal febbraio 1999 da C.T., proprietario di uno dei terreni attraversati da detta strada privata, il quale aveva chiuso quest'ultima con un cancello ed una sbarra metallica orizzontale.

Il convenuto, costituitosi in giudizio, eccepiva: la tardività e conseguente inammissibilità dell'avversa azione di reintegra (sull'assunto che la sbarra in contestazione era stata installata già nel 1970 da alcuni proprietari della strada oggetto di contesa che l'avevano chiusa con un lucchetto le cui chiavi erano state consegnate solo ai legittimi titolari di servitù di passaggio, tra i quali non figuravano i danti causa della società ricorrente); la propria carenza di legittimazione passiva (essendo stata la sbarra installata da terzi); e, nel merito, l'infondatezza della domanda (per non essersi verificato alcuno spoglio, dal momento che la parte ricorrente ed i suoi danti causa non avevano mai acceduto al proprio fondo attraverso la strada de qua bensì attraverso altre due diverse strade).

Con provvedimento emesso in data 5.7.1999 il Pretore reintegrava la società ricorrente nel possesso del passaggio sulla strada di cui trattasi. In data 27.8.1999 il detto provvedimento veniva peraltro revocato in sede di reclamo dal Tribunale di Roma-Sez. feriale.

All'esito del giudizio di merito, nel corso del quale venivano escussi testi di entrambe le parti, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Tivoli Sez. distaccata di Palestrina - ritenuta sussistente la legittimazione passiva del C. -accoglieva la domanda attrice per quanto di ragione e, per l'effetto, ordinava al convenuto l'immediata rimozione della sbarra metallica a bandiera collocata su via F. S. ovvero la consegna delle relative chiavi alla M. srl condannandolo altresì al pagamento delle spese di lite.

Avverso detta sentenza il C. ha proposto appello con atto di citazione notificato alla controparte il 24.1.2005 chiedendo - per i motivi di cui in prosieguo e previa sospensione della sentenza impugnata - il rigetto dell'avversa domanda possessoria con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.

La M. srl è costituita a resistere chiedendo il rigetto del gravame, perché infondato, con vittoria di spese anche del grado.

La causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio - con assegnazione di termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche - sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti mediante richiamo a quelle già rispettivamente rassegnate nei rispettivi atti.

Motivi della decisione

Il giudice di primo grado è pervenuto a ritenere la fondatezza della domanda possessoria proposta dalla M. srl (sia pure limitatamente alla rimozione della sbarra, non avendo la ricorrente coltivato la domanda relativa al cancello ed in particolare fornito elementi utili a far ritenere che il suo posizionamento avesse in qualche modo pregiudicato il passaggio): a) ritenendo che dalle dichiarazioni rese degli informatori sentiti nella fase sommaria e dei testi sentiti nella fase di merito fosse emersa la conferma che il R. (A.U. della società ricorrente) e gli operai che lavoravano il terreno per suo conto, sin dall'acquisto del detto terreno, avessero utilizzato la strada in questione, sulla quale la sbarra preesistente non aveva mai impedito il transito in quanto costantemente lasciata aperta come confermato anche dai testi di parte convenuta; b) reputando inverosimile che detto passaggio fosse stato esercitato clandestinamente o solo tollerato, tenuto conto della frequenza del transito, avvenuto - come riferito dai testi - anche con veicoli e mezzi meccanici e, quindi, in modo tale da non poter passare inosservato o da essere solo tollerato dai proprietari dei terreni confinanti con la strada stessa; c) evidenziando l'assenza di prova che nel corso degli anni i predetti proprietari avessero mai sollevato rimostranze nei confronti del R. o comunque dei diversi fruitori della strada, l'assenza di data della diffida contenuta nel fascicolo di parte convenuta che impediva di collocarla temporalmente ed altresì la mancata produzione dell'atto di citazione indicato come doc. n. 4 nella comparsa di risposta del C..

Con i tre motivi di gravame proposti l'appellante lamenta - specificamente censurando i passaggi della motivazione della sentenza impugnata sopra riportati -che il giudice di primo grado: I) avrebbe errato nel valutare le deposizioni rese dagli informatori e poi dai testi avendo omesso di considerare che quanto riferito dagli informatori di parte resistente F.C. e C.T., sia in sede sommaria che in sede di merito, nonché dai testi di parte resistente F.A. e P.M. smentiva l'assunto che la sbarra fosse costantemente aperta; II) avrebbe mal valutato le prove raccolte nel corso dell'istruttoria finendo erroneamente per ritenere esistenti i presupposti oggettivi e soggettivi del possesso tutelabile con l'azione di reintegra e, segnatamente, che fosse provato che il passaggio del R. fosse stato esercitato in modo frequente e non clandestino nonostante i testi di parte convenuta F., P. e C. avessero dichiarato di non aver mai visto passare il R. sulla strada per cui è causa, i testi di parte ricorrente si fossero limitati a dichiarare di avere transitato su detta strada qualche volta l'anno per raccogliere le olive o fare legna approfittando che la sbarra fosse occasionalmente aperta, e la controparte risultasse essere stata diffidata - prima nel 1994 e poi nel 1998 (come confermato dall'informatore F. e documentato in atti) - dai comproprietari della strada in occasione di ogni tentativo di passaggio scoperto; III) avrebbe omesso di valutare l'eccezione di decadenza per decorso del termine annuale sollevata in primo grado da parte convenuta.

Va in primo luogo esaminata l'eccezione di decadenza ex art. 1168 I co. c.c., qui espressamente riproposta dal C. ex art. 346 c.p.c..

Assume parte appellata che l'eccezione sarebbe infondata in quanto l'atto di spoglio da essa lamentato non consisterebbe nella apposizione della sbarra metallica per cui è causa, effettivamente avvenuto nel 1970 ad opera degli allora proprietari dei terreni confinanti con la strada di cui trattasi, bensì nella sua chiusura con un lucchetto in modo tale da impedirle il passaggio per accedere al fondo di sua proprietà in Castel San Pietro Romano che sino ad allora aveva liberamente esercitato: chiusura che sarebbe stata posta in essere nel febbraio 1999 ad opera del C., come confermato dal teste N.L..

Alla stregua di siffatta prospettazione (alla quale, benché ex adverso contestata, occorre fare riferimento ai fini della valutazione dell'eccezione in parola) l'azione di reintegra esercitata dalla M. srl deve ritenersi esercitata entro l'anno e, pertanto, tempestiva.

Ciò, premesso, l'appello è fondato e va conseguentemente accolto.

La M. srl ha certamente provato, attraverso le deposizioni rese dai propri informatori e testi (C.G., C.C., N.L. e R.C.), alcuni episodi di passaggio del proprio legale rappresentante R.C. e di altri soggetti da essa incaricati di pulire l'oliveto della M. srl, di potare gli olivi o raccogliere le olive, sulla strada per cui è causa, anche con mezzi meccanici, nel periodo compreso tra la data del decreto di assegnazione del terreno in Castel San Pietro Romano di cui è proprietaria ed il febbraio 1999 avendo trovato la sbarra sempre aperta.

E' ben vero che dette deposizioni non si pongono in insanabile contrasto con quelle rese dagli informatori e testi della controparte (F., C.) che hanno riferito che i proprietari dei terreni che affacciano sulla strada per cui è causa, i soli ad avere le chiavi del lucchetto, solevano aprire la sbarra al mattino e chiuderla la sera secondo l'orario in cui essi, o chi per loro, attendevano alla cura dei terreni stessi.

Ciò premesso, osserva la Corte che - secondo i consolidati principi della S.C. ( v. Cass. 27.12.2004 n. 24026, uno stralcio della cui motivazione è di seguito integralmente riportato) - "ai fini della reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, non occorre che il possesso abbia i requisiti richiesti per l'usucapione o si esplichi in continui concreti atti di utilizzo del bene, purchè il possessore possa ad libitum ripristinarne l'esercizio (cfr.: Cass. 11 novembre 1997, n. 11119), ed, essendo l'animus possidendi normalmente insito e manifestato dall'esercizio del potere di fatto sulla cosa, spetta a chi contesta il possesso provare l'esistenza di atti di tolleranza o di titoli che valgano ad escluderlo (cfr. Cass. 23 maggio 2000, n. 6738; Cass. 13 aprile 2000, n. 4810; Cass. 5 luglio 1999, n. 6944). L'accoglimento della domanda di reintegrazione nella particolare ipotesi di spoglio di una servitù di passaggio non è subordinata, quindi, alla presenza di opere visibili e permanenti inequivocamente destinate all'esercizio del transito, ma esclusivamente alla dimostrazione del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale è consentito presumere anche quello nel momento dello spoglio stesso (cfr.: Cass. 18 maggio 1985, n. 3055), e della qualità dell'utilizzatore di possessore di un fondo al quale si accede mediante di esso (cfr.: Cass. 15 febbraio 1984, n. 1139;Cass. 23 gennaio 1982. n. 451)

Nel caso di specie risulta dalla documentazione in atti:

che la M. srl divenne proprietaria di un terreno sito in Agro di Castel San Pietro Romano, loc. Ciavaccone in forza di decreto di trasferimento emesso dal G. D. del Tribunale di Roma in data 16.3.1993;

che successivamente, con racc. A/R pervenutale il 26.2.1994 (all.. 6 fasc, appellante) ed inviata per conoscenza anche al G.D. che aveva emesso il menzionato decreto di trasferimento, la M. srl venne diffidata dai proprietari dei fondi confinanti con la strada per cui è causa a far cessare le turbative poste in essere dal momento dell'acquisto mediante continue sollecitazioni del proprio legale volte ad ottenere il permesso alla propria assistita di percorrere con propri mezzi la strada in questione per raggiungere il fondo di cui si era resa aggiudicataria;

inoltre, in data 5.12.1998 (e, quindi, in data molto prossima al preteso spoglio), l'avv. Girolamo Della Valle presentò ai CC della Stazione di Palestrina, per conto di otto propri assistiti (tra i quali C.T.) tutti proprietari di terreni confinanti con la strada di cui si discute, un esposto/diffida nei confronti della M. srl e di R.C. nel quale - contestato ogni diritto di questi ultimi di transitare sulla strada, da loro fatta costruire e chiusa da una sbarra metallica munita di lucchetto di cui essi solamente erano in possesso - li diffidavano ad interrompere immediatamente le turbative nei loro confronti relativamente alla detta strada esponendo che il R., che (sebbene da essi più volte richiesto) mai aveva esibito il titolo dal quale sarebbe derivata la sua vantata legittimazione ad usufruire del passaggio sulla strada in questione, nei giorni precedenti aveva danneggiato la sbarra anzidetta ed "in una dichiarazione dallo stesso firmata e consegnata ad uno degli istanti, affermava di avere dovuto tagliare una parte della sbarra A tale riguardo F.A., uno degli autori dell'esposto /diffida, sentito quale teste nel giudizio di merito - dopo aver dichiarato che la sbarra venne tagliata due volte ma di non aver mai visto il R. tagliarla - ha precisato che "la seconda volta il R. ha lasciato un biglietto in cui affermava di aver dovuto tagliare la sbarra per motivi di urgenza, per accompagnare il figlio all'ospedale".

Nel caso di specie deve pertanto escludersi che sia stata data dimostrazione del durevole e pacifico utilizzo del passaggio (ripristinabile ad libitum dal possessore, ancorchè discontinuo) in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale sia consentito presumere anche quello nel momento dello spoglio stesso, e, conseguentemente, escludersi l'esistenza, in capo alla M. srl, di un possesso tutelabile con l'azione di reintegrazione qui esercitata.

In riforma dell'impugnata sentenza, la domanda possessoria proposta dalla M. srl va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno interamente poste, per entrambi i gradi del giudizio, a carico della M. srl liquidate come in dispositivo (d'ufficio, in assenza di nota).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

a) in accoglimento dell'appello proposto da C.T. avverso la sentenza Trib. Tivoli-Sez. distaccata di Palestrina n. 228/04 del 15/21.10.2004, che integralmente riforma, rigetta la domanda di reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio sulla strada descritta in motivazione proposta dalla M. srl nei confronti del C.;

b) condanna la M. srl a rifondere a C.T. le spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida: quanto al primo grado, compresa la fase cautelare anche di reclamo, in complessivi Euro 1.900,00 - di cui Euro 1.000,00 per onorari ed Euro 9.00,00 per diritti - oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge; quanto al secondo grado, in complessivi Euro 2.850,00 - di cui Euro 1.800,00 per onorari, Euro1.000,00 per diritti ed Euro 50,00 per spese vive - oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2011.

Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2012.

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