art. 63 cpp - Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate.
Giurisprudenza sull'art. 63 cpp
Cass., massima sentenza n. 5467 del 09.05.1992
La registrazione e l'utilizzazione delle dichiarazioni rese a terzo da persona successivamente imputata sulla base di esse sono legittime, in quanto non possono essere ricondotte né nell'ambito delle intercettazioni irrituali, né in quello delle dichiarazioni indizianti nei confronti di persona non indiziata né indagata, inutilizzabili ai sensi, rispettivamente, degli articoli 271 e 63 cpp Ed invero, quanto alle prime, non si è in presenza di intercettazioni, cioè di occulta presa di conoscenza, da parte di terzi e mediante congegni particolari, di comunicazioni riservate, ma di registrazione di un colloquio ad opera di uno degli interlocutori, cioè di un'attività riconducibile nella memorizzazione fornita di notizie che uno degli interlocutori si è procurato lecitamente dall'altro, riguardo alla quale attività il diritto alla riservatezza, il solo astrattamente opponibile, che è costituito dalla pretesa che la notizia, liberamente affidata ad altri, non sia da costui propalata senza il consenso dell'affidante, non costituisce un valore garantito nel processo, ma cede certamente rispetto all'esigenza di formazione della prova. Quanto alle seconde, l'inutilizzabilità opera con riferimento alle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla Polizia giudiziaria e non è assolutamente ipotizzabile né che un privato possa trovarsi investito di funzioni di Polizia giudiziaria (al di fuori dei casi di flagranza del reato ex art. 383 cpp nei quali, peraltro, può esimersi dalle stesse), né che sia tenuto, se in colloquio con persona che gli confidi fatti compromettenti sul piano penale, ad ascoltarlo dopo avergli assicurato le garanzie previste per l'imputato.
Cass., massima sentenza n. 2539 del 25.05.2000
Poiché l'inutilizzabilità nei confronti dei terzi prevista dall'art. 63 cpp per le dichiarazioni rilasciate da persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagato o imputato è subordinata, in ogni caso, alla condizione che il dichiarante sia colpito da indizi in ordine al medesimo reato ovvero al reato connesso o collegato attribuito al terzo, devono ritenersi utilizzabili le dichiarazioni rese contro l'estorsore dal soggetto passivo del reato di estorsione che sia indiziato di favoreggiamento nei confronti dell'estorsore medesimo, perché rispetto al delitto da cui è offeso il dichiarante si trova in una posizione di estraneità ed assume la specifica veste di testimone.
Cass., massima sentenza n. 474 del 04.06.1999
Le dichiarazioni della persona che sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata sono inutilizzabili, ex art. 63, comma 2, cpp, anche nei confronti dei terzi, sempre che provengano da soggetto a carico del quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo, per cui dette dichiarazioni egli avrebbe avuto il diritto di non rendere, se fosse stato sentito come indagato o imputato. La prevista inutilizzabilità "erga omnes" è coerente con l'incapacità a testimoniare statuita dall'art. 197 c.p.p., lett. a), dall'art. 198, comma 2, cpp e dall'art. 210 cpp nei confronti di soggetto che, inquisito per lo stesso reato o per reato connesso o collegato, ha diritto al silenzio, con la differenza che l'art. 63 cpp rende operante il principio del "nemo tenetur se detegere" in un momento antecedente a quello dell'assunzione formale della qualità di indagato o imputato, dalla quale scaturisce il diritto stesso.
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