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art. 62 c.p.p. - Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato



art. 62 cpp - Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza.

Giurisprudenza sull'art. 62 cpp
Cass., massima sentenza n. 34807 del 02.07.2010
Le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si autoaccusa della commissione di reati hanno integrale valenza probatoria, non trovando applicazione al riguardo gli aricoli 62 e 63 cpp, giacché l'ammissione di circostanze indizianti fatta spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione legittimamente intercettata non sono assimilabili alle dichiarazioni da lui rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, e le registrazioni e i verbali delle conversazioni non sono riconducibili alle testimonianze "de relato" su dichiarazioni dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse delle quali rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto. 

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