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Art. 185 c.p.p. - Effetti della dichiarazione di nullità



Art. 185 c.p.p. - La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo.

Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave.

La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito.

La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti le prove.

Giurisprudenza sull'art. 185 c.p.p.
Cass., sent. n. 4880 del 18.12.1997
Il Tribunale della libertà che rilevi una nullità assoluta nell'ordinanza impositiva della misura non può, dopo aver dichiarato la nullità, emettere d'ufficio un nuovo provvedimento restrittivo, in applicazione del principio stabilito dall'art. 185, n. 2, c.p.p. sulla rinnovazione degli atti nulli, trattandosi di un atto estraneo ai suoi poteri.

Cass. sent. n. 46274 del 07.11.2007
La nullità dell'interrogatorio effettuato, senza l'assistenza del difensore, dal coindagato che renda dichiarazioni eteroaccusatorie, non si estende ai successivi interrogatori nei quali il medesimo soggetto, nel rispetto delle regole procedurali, confermi le precedenti dichiarazioni richiamandole "per relationem". Non è, infatti, applicabile la regola dettata dall'art. 185 c.p.p. in merito alla comunicazione della nullità di un atto agli atti successivi dipendenti, dovendo escludersi che sussista una connessione essenziale tra i vari interrogatori, poichè la nullità di tale atto giuridico non fa venire meno il testo linguistico in esso incorporato, che può essere richiamato successivamente dallo stesso soggetto.

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