Il primo comma dell'art. 1176 c.c. prevede che il debitore deve usare, nell'adempimento dell'obbligazione, la diligenza del buon padre di famiglia. Non indica, però, quali siano i presupposti ed i caratteri del livello di tale diligenza.
La giurisprudenza fornisce una chiara risposta sul punto: il buon padre di famiglia è colui il quale ha un livello di avvedutezza anche superiore a quella dell'uomo medio, secondo il modello di cittadino cauto, prudente ed accorto che vive in un determinato ambiente sociale, secondo i tempi, le abitudini, i rapporti storico-politici ed economici.
Dunque, il buon padre di famiglia non è tenuto, ad esempio, a risolvere ed a dare soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà: ad esempio, quindi, il professionista o il prestatore d'opera intellettuale
rispondono solo per dolo o colpa grave (detta responsabilità attenuata) nel caso debbano affrontare problemi tecnici di grave difficoltà.
Diversamente, gli stessi rispondono con un livello di diligenza più intensa e concreta se incombe su di loro (in qualità di lavoratori qualificati ed esperti in una certa attività professionale) l'onere di eseguire il lavoro a regola d'arte e secondo le tecniche proprie di quell'attività a loro richiesta, senza che al riguardo possa trovare neanche applicazione la disposizione esclusiva della detta responsabilità contenuta negli usi locali, trattandosi di inammissibile uso "contra legem".
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