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Art. 172 c.p.p. - Regole generali

I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni.

I termini si computano secondo il calendario comune.

Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno.

Quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere.

Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico.

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Giurisprudenza sull'art. 172 c.p.p.
Cass., massima sent. n. 3559 del 12.07.1996
In materia di termini, la regola di cui all'art. 172, comma quinto, c.p.p., secondo la quale, "quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere", implica soltanto che vanno esclusi dal computo il "dies a quo" e il "dies ad quem", non operando, invece, detta esclusione, con riguardo agli eventuali giorni festivi intermedi, giacché l'esistenza di una festività rileva soltanto nella diversa ipotesi di cui al comma terzo del citato art. 172 c.p.p., in base al quale il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

Cass., massima sent. n. 133 del 19.11.2008
In materia di termini processuali stabiliti a giorni, la proroga prevista dall'art. 172, comma terzo, c.p.p. con riferimento ai giorni festivi riguarda esclusivamente la scadenza dei termini stessi, e non anche l'inizio della loro decorrenza, la quale dunque non è prorogata di diritto anche quando debba essere riferita, in concreto, ad un giorno festivo. 

Cass., massima sent. n. 34223 del 24.04.2009
Nel computo del termine di impugnazione, ove il "dies a quo" cada nel periodo di sospensione feriale, non deve tenersi conto, operato il differimento alla fine del periodo di sospensione, del giorno 15 settembre ma di quello immediatamente successivo. 

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