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Art. 171 c.p.p. - Nullità delle notificazioni



1. La notificazione è nulla:

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;

e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'art. 161 commi 1, 2, 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore;

f) se è stata omessa l'affissione o non è stata data la comunicazione prescritta dall'articolo 157 comma 8;

g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157 comma 3;

h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'articolo 150 e l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario.

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Giurisprudenza sull'art. 171 c.p.p.

Cass., massima sent. n. 8516 del 05.07.1999
Non è sufficiente per la notificazione a mezzo posta del decreto di citazione per il giudizio l'immissione di avviso nella cassetta condominiale ed il compimento della giacenza per dieci giorni. Infatti prima ancora del decorso dei dieci giorni previsti per la giacenza occorre spedire una seconda lettera raccomandata, onde avvertire l'imputato del compimento delle formalità inerenti al primo avviso.

Cass., massima sent. n. 1823 del 25.10.2006
Qualora l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere sia notificata in maniera visibilmente incompleta, la nullità della notificazione, derivante dalla previsione dell'art. 171, comma primo, lett. a) c.p.p., non si riflette sulla validità ed efficacia del provvedimento applicativo sotto il profilo della carenza dei requisiti della descrizione del fatto e dell'esposizione delle esigenze cautelari nonché degli indizi richiesti dall'art. 292 comma secondo, lett. b) c.p.p., quando l'evidenza dell'errore nella formazione della copia rende la stessa inidonea a valere come atto obiettivamente ed esclusivamente facente stato nei confronti del destinatario in luogo dell'originale, posto a sua disposizione con il deposito nella cancelleria del giudice a norma dell'art. 293, comma terzo del codice di rito. 

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