Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;
2) deferimento della questione ad altro giudizio;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.
Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
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Giurisprudenza sull'art. 159 c.p.
Cass., massima sent. n. 14461 del 02.02.2011
Integra una causa di sospensione della prescrizione il rinvio del dibattimento disposto su accordo delle parti, in quanto non collegato ad esigenze probatorie e difensive.
Cass., massima sent. n. 44924 del 14.11.2007
I limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione previsti dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod.pen., nel testo introdotto dall'art. 6 della L. 5 dicembre 2005 n. 251, operano soltanto qualora il procedimento sia sospeso per impedimento delle parti o dei difensori e non anche, quindi, quando la sospensione sia disposta in adesione a richiesta non giustificata da un impedimento; ipotesi, quest'ultima, da riconoscersi nel caso di sospensione dovuta a dichiarata adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria.
Cass., massima sent. n. 3431 del 14.12.1999
Configura un caso di paralisi dell'attività dibattimentale determinata da mancata assistenza difensiva la revoca in massa delle nomine dei difensori da parte degli imputati detenuti con nomina di altri difensori ai quali venga concesso termine a difesa, senza che rechi alcuna differenza la circostanza che l'iniziativa sia riferibile agli imputati o ai difensori. In tale ipotesi, ove sia adottato provvedimento di sospensione dei termini di prescrizione, gli effetti di esso si producono nei confronti di tutti gli imputati anche se alcuni non abbiano dato causa al comportamento ostruzionistico, in quanto costoro possono chiedere, per evitare conseguenze per loro pregiudizievoli, che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi a norma del comma quinto dell'art. 304 c.p.c.
Cass., massima sent. n. 7242 del 20.02.2004
La sospensione del corso della prescrizione, quando si connette - in applicazione del comma primo dell'art. 159 c.p. - ad una sospensione del procedimento imposta da una particolare disposizione di Legge, è condizionata dall'esatta applicazione di quest'ultima, di talché ne va esclusa la considerazione, nel computo del termine prescrizionale, quando il giudice riconosce che la sospensione del procedimento è stata indebitamente disposta, a nulla rilevando che il relativo provvedimento sia stato adottato su richiesta dell'imputato o del suo difensore.