Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza.
Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta , il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
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Giurisprudenza sull'art. 158 c.p.
Cass., massima sent. n. 6371 del 01.06.1994
Cass., massima sent. n. 6371 del 01.06.1994
La contravvenzione prevista dall'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985 n. 431 è reato eventualmente permanente, di norma istantaneo con effetti permanenti, poiché si compie con la modificazione dell'assetto del territorio senza autorizzazione dell'ente Regione o dell'ente da esso delegato. La modificazione si può compiere (e di norma si compie) con un unico atto, ma può realizzarsi mediante una condotta che si protrae nel tempo (per esempio una costruzione edilizia), ed allora il reato diviene permanente e si consuma con l'esaurimento o con la cessazione di tale condotta per altro motivo.
Cass., massima sent. n. 16023 del 06.04.2004
La prescrizione del reato continuato inizia a decorrere dalla consumazione dell'ultimo dei reati uniti dal vincolo della continuazione, fermo restando il periodo prescrittivo proprio di ciascun reato. Tale vincolo non è scindibile, quando la unificazione delle diverse figure criminose è stata dichiarata antecedentemente al decorso del termine prescrizionale per una o più di esse; di contro, il giudice ha l'obbligo - ai sensi dell'art. 129 c.p.p. - dell'immediata declaratoria della prescrizione del singolo reato, che risulti già maturata nel momento in cui verifica le condizioni per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati: in tal caso il reato prescritto non può sopravvivere attraverso la "fictio iuris" ex art. 81 c.p., comma secondo.
Cass., massima sent. n. 34505 del 26.08.2008
In caso di reato continuato, qualora debba farsi applicazione della disciplina più favorevole dettata, per la prescrizione del reato, dall'art. 158 cod. pen., come modificato dalla L. 5 dicembre 2005 n. 251, il termine iniziale della prescrizione non può essere individuato, per tutte le violazioni, in quello dell'inizio della condotta criminosa, e cioè in quello della commissione della prima di esse, ma va fissato, per ciascuna, nella relativa data di consumazione.
Cass., massima sent. n. 594 del 23.01.1984
Il principio "in dubio pro reo" deve trovare applicazione anche in tema di cause di estinzione del reato.