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Art. 151 c.p. - Amnistia


L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie.

Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta.

L'estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.

L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99, né ai delinquenti abituali, o professionali, o per tendenza salvo che il decreto disponga diversamente.

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Giurisprudenza sull'art. 151 c.p.c.

Cass., massima sent. n. 8790 del 24.10.1983
In tema di "aberratio ictus", qualora oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, si configura un caso peculiare di concorso formale di reati, sia pure improprio, in cui cioè con una medesima azione si realizza un'offesa dolosa ed una colposa a beni giuridici omogenei di due diversi soggetti passivi; offese che, pur essendo differenti sul piano ontologico, vengono peraltro parificate, sotto l'aspetto dell'elemento psicologico del reato, sul piano normativo. Ne consegue l'eventuale applicabilità dell'amnistia ai singoli reati che compongono la fattispecie, purché siano oggettivamente compresi nel provvedimento di clemenza e non vi siano condizioni ostative.

Cass., massima sent. n. 644 del 26.07.1991
In tema di applicazione dell'amnistia vi è impossibilità giuridica di definire il giudizio di appello con sentenza predibattimentale di estinzione del reato per amnistia nel caso in cui in primo grado vi sia stata condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, poiché pur dichiarando il reato estinto per amnistia il giudice d'appello è tenuto a decidere sul gravame anche se ai soli effetti delle disposizioni e capi della sentenza che concernono gli interessi civili e non essendo previsto per tale decisione il procedimento in Camera di Consiglio.