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Procura e Mandato - Differenze

Spesso, anche giuristi affermati, si confondono tra la procura ed il mandato. I due istituti, però, sono profondamente diversi e, di seguito, tracceremo brevemente le sostanziali differenze tra gli stessi.
Il mandato (qui un esempio) è un contratto (regolato dall'art. 1703 c.c.) con il quale una parte (c.d. mandatario) assume l'obbligo di compiere uno o più atti giuridici nei confronti di un altra (c.d. mandante).
Il mandato può essere con o senza rappresentanza. Nel primo caso (mandato con rappresentanza) gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario, si verificheranno direttamente in capo al mandante. Nel secondo caso (mandato senza rappresentanza, per cui il mandatario agisce in nome proprio) gli effetti giuridici si produrranno in capo al mandatario, che poi - con un nuovo negozio - dovrà trasferire tali effetti in capo al mandante.
Il mandato è, quindi, sostanzialmente un contratto o negozio a forma libera, bilaterale (o plurilaterale) e si presume a titolo oneroso, salvo prova contraria.

Diversamente la procura (qui un esempio) è, invece, un negozio (e non un contratto) con il quale una parte conferisce (unilateralmente) all'altra il potere di rappresentarla. La procura, quindi, non è a forma libera, in quanto necessita della stessa forma dell'atto per il quale è conferita (quindi, ad esempio, se si conferisce procura ad acquistare un immobile, essa procura dovrà essere conferita con atto pubblico).

Nella sostanza, quindi, la differenza tra procura e mandato stà nel fatto che il mandato è un contratto che regola i rapporti interni tra le parti, mentre la procura è un atto unilaterale con il quale un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo all'esterno (ha, si dice, efficacia esterna).

Per questo motivo, dunque, in calce o a margine degli atti giudiziari (ricorso, atto di citazione, atto di appello, etc.) dovrà indicarsi la procura e non il mandato (come spesso erroneamente avviene nella prassi), in quanto il giudice adito dovrà, appunto, verificare il potere conferito dal rappresentante a agire in nome e per conto del rappresentato.