Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. - La M. C. ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del 12-13 luglio 2011 con cui il tribunale di Catania ha sospeso il procedimento civile ivi iscr. al n. 7723/06 r.g. e vertente tra essa e tale C.S. C., avente ad oggetto l'annullamento della transazione intercorsa tra le parti ed a seguito di violazioni del diritto d'autore in origine contestate al secondo, sulla ritenuta pregiudizialità del procedimento penale iniziato contro quest'ultimo per i reati previsti dagli artt. 81 cpv. e 473 c.p., L. n. 633 del 1941, art. 171 bis, comma 1. In particolare, la qui gravata ordinanza ha seccamente ritenuto che "l'esito del procedimento penale può influire sulla valutazione della sussistenza dei presupposti per la domanda di annullamento della scrittura privata in contestazione". 2, - La ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell'art. 47 c.p.c., u.c., insistendo sulle proprie ragioni.
3. - Dal canto suo, il P.G. ha formulato richieste scritte, ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c., argomentando per l'irrilevanza della carente motivazione sulla pregiudizialità e, poi, sui presupposti elaborati dalla giurisprudenza di questa corte per la sussistenza in concreto della medesima: concludendo per il rigetto del ricorso.
4. - In fatto va rilevato che:
- nel giudizio civile sospeso il C. ha agito contro la M. per chiedere l'annullamento - per temerarietà della pretesa ex art. 1971 c.c. o, in subordine, per violenza morale ex art. 1438 o per dolo ex art. 1439 c.c. - di una transazione tra loro intercorsa il 4.5.06 in occasione dell'esecuzione di un provvedimento per descrizione inaudita altera parte L. n. 633 del 1941, ex artt. 161 e segg. per violazione di diritti d'autore e di marchio; nel medesimo giudizio il C. ha chiesto anche il risarcimento dei danni e la M. - con comparsa di risposta 23.10.06 - ha domandato, in via riconvenzionale, premessa la dichiarazione di risoluzione per inadempimento della transazione, in virtù della conseguente reviviscenza dei diritti ed obblighi che ne formavano oggetto, l'accertamento della commissione da parte dell'attore di violazioni dei diritti esclusivi della convenuta, con le conseguenti pronunce inibitorie ed altre accessorie e la condanna al risarcimento dei danni;
- nel procedimento penale richiamato quale pregiudiziale - da identificarsi in quello iscr. al n. 9044/08 r.g.n.r. Proc. Rep. Trib. Catania - il C. è stato rinviato a giudizio per i reati previsti dagli artt. 81 cpv. e 473 c.p., L. n. 633 del 1941, art. 171 bis, comma 1; e la M. si è costituita parte civile con atto dep. il 15.6.10. 5. - Va premesso che, in tema di pregiudizialità tra processo penale e civile, il secondo può essere sospeso, in base a quanto dispongono gli artt. 295 e 654 c.p.p. e art. 211 disp. att. c.p.p., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile; pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale (giurisprudenza consolidata; da ultimo, v.: Cass., ord. 3 luglio 2009, n. 15641; Cass., ord. 21 dicembre 2010, n. 25822; Cass., ord. 7 dicembre 2011, n. 26332).
6. - Va allora esclusa, nella fattispecie in esame, la ricorrenza dei presupposti della sospensione necessaria: gli elementi sulla cui base accogliere l'annullamento per temerarietà della pretesa o per violenza o dolo non si esauriscono nell'infondatezza della stessa (quale potrebbe ricavarsi dall'assoluzione definitiva e nel merito del C.), ma trae fondamento in elementi diversi e più ampi:
- quanto all'annullamento per temerarietà della pretesa, esso presuppone la presenza di due elementi, uno obiettivo ed uno soggettivo: che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chiede l'annullamento sia totalmente infondata, e che la parte versi in mala fede, ovvero che, pur essendo consapevole della infondatezza della propria pretesa, l'abbia dolosamente sostenuta (per tutte e tra le più recenti: Cass. 3 aprile 2003, n. 5139); ed è del fatto evidente quindi che l'eventuale assoluzione potrebbe dar conto, a tutto concedere, dell'obiettiva insussistenza della pretesa, ma non anche mai del requisito soggettivo appena ricordato;
- quanto all'annullamento per violenza quale vizio della volontà (tra le ultime, v.: Cass. 12 marzo 2010, n. 6044; Cass. 10 gennaio 2007, n. 235), occorre che uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dal comportamento posto in essere dalla controparte o da un terzo e risultante di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio; - quanto all'annullamento per dolo quale vizio della volontà (tra le ultime, v.: Cass. 18 agosto 2004, n. 16179), occorre un raggiro od un inganno, che abbia agito come fattore determinante della volontà negoziale, ingenerando nella parte che lo subisce una rappresentazione alterata della realtà; in altri termini (Cass. 23 giugno 2009, n. 14628), l'uno o l'altro deve avere determinato la volontà a contrarre del deceptus, avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà, che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale.
7. - Pertanto: da un lato, gli addebiti in sede penale costituiscono l'oggetto e l'occasione della transazione poi impugnata, sicchè perfino l'esclusione di quelli non farebbe venir meno l'elemento materiale di alcuna delle fattispecie azionate nel processo civile; dall'altro, quegli stessi fatti non coinvolgono minimamente - nè per implicito, nè con diretta efficacia - gli ulteriori cospicui e ben diversi elementi oggettivi e soggettivi indispensabili per la configurabilità delle tre fattispecie azionate dallo stipulante. E tanto a prescindere dal fatto che la costituzione di parte civile non fonda autonoma causa di sospensione, perchè successiva al dispiegamento della domanda in sede civile.
8. - Ne risulta esclusa qualsiasi pregiudizialità ed infondata la disposta sospensione: in accoglimento del ricorso, deve pertanto qui disporsi che il giudizio prosegua, rimettendosi la liquidazione delle spese del presente procedimento al giudice di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; annulla l'ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio; spese rimesse.